DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 30. 
           Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza 
 
  COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542. 
  Se dalla dichiarazione annuale risulta che  l'ammontare  detraibile
di cui al n. 3)  dell'articolo  28,  aumentato  delle  somme  versate
mensilmente,  e'  superiore  a  quello  dell'imposta  relativa   alle
operazioni imponibili di cui al  n.  1)  dello  stesso  articolo,  il
contribuente ha diritto  di  computare  l'importo  dell'eccedenza  in
detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle
ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso  di  cessazione
di attivita'. 
  Il contribuente puo' chiedere in  tutto  o  in  parte  il  rimborso
dell'eccedenza detraibile, se di  importo  superiore  a  lire  cinque
milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione: 
    a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attivita' che
comportano l'effettuazione di  operazioni  soggette  ad  imposta  con
aliquote inferiori a quelle dell'imposta  relativa  agli  acquisti  e
alle importazioni  ,  computando  a  tal  fine  anche  le  operazioni
effettuate a norma articolo 17, quinto, sesto  e  settimo  comma  ((,
nonche' a norma dell'articolo 17-ter)); 
    b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli
8,  8-  bis  e  9  per  un  ammontare  superiore  al  25  per   cento
dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; 
    c)   limitatamente   all'imposta    relativa    all'acquisto    o
all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di  beni  e  servizi
per studi e ricerche; 
    d)  quando  effettua  prevalentemente  operazioni  non   soggette
all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies; 
    e) quando si trova nelle  condizioni  previste  dal  terzo  comma
dell'articolo 17. 
  Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente  terzo
comma puo' chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante
dalla dichiarazione annuale, se  dalle  dichiarazioni  dei  due  anni
precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal  caso  il  rimborso
puo' essere richiesto per un  ammontare  comunque  non  superiore  al
minore degli importi delle predette eccedenze. 
  Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale  saranno  stabiliti  gli  elementi,   da   indicare   nella
dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all'attivita'
esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si
richiede il rimborso. 
  Agli effetti della norma di cui all'articolo 73, ultimo  comma,  le
disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente  articolo
si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e  dalle
societa' controllanti. (20) (45) 
 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che  le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.