DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 13-12-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
                          Cessioni di beni. 
 
  Costituiscono cessioni di  beni  gli  atti  a  titolo  oneroso  che
importano  trasferimento  della  proprieta'  ovvero  costituzione   o
trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. 
  Costituiscono inoltre cessioni di beni: 
    1) le vendite con riserva di proprieta'; 
    2) le locazioni con clausola di  trasferimento  della  proprieta'
vincolante per ambedue le parti; 
    3)  i  passaggi  dal  committente   al   commissionario   e   dal
commissionario  al  committente  di  beni  venduti  o  acquistati  in
esecuzione di contratti di commissione; 
    4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di  quelli  la  cui
produzione o il cui  commercio  non  rientra  nell'attivita'  propria
dell'impresa se di costo unitario non superiore ((ad euro cinquanta))
e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto
o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo
19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis; 
    5) la destinazione di beni  all'uso  o  al  consumo  personale  o
familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte  o
una  professione  o  ad  altre  finalita'  estranee  alla  impresa  o
all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata  da
cessazione dell'attivita', con esclusione di quei beni  per  i  quali
non  e'  stata  operata,  all'atto   dell'acquisto,   la   detrazione
dell'imposta  di  cui  all'articolo  19  si  considera  destinato   a
finalita' estranee all'impresa  o  all'esercizio  dell'arte  o  della
professione l'impiego  di  beni  per  l'effettuazione  di  operazioni
diverse da quelle imponibili ovvero non  imponibili  ai  sensi  degli
articoli  8,  8-bis  e  9,  di  operazioni  escluse  dal   campo   di
applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo  7  e  dell'articolo
74, commi primo, quinto e sesto, nonche' delle operazioni di  cui  al
terzo comma del presente articolo e all'articolo 3, quarto comma; 
    6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo  da  societa'
di ogni  tipo  e  oggetto  nonche'  le  assegnazioni  e  le  analoghe
operazioni fatte  da  altri  enti  privati  o  pubblici,  compresi  i
consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza  personalita'
giuridica. 
  Non sono considerate cessioni di beni: 
    a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro; 
    b) le cessioni  e  i  conferimenti  in  societa'  o  altri  enti,
compresi i consorzi e le associazioni  o  altre  organizzazioni,  che
hanno per oggetto aziende o rami di azienda;(89) 
    c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili  di
utilizzazione edificatoria a norma delle  vigenti  disposizioni.  Non
costituisce utilizzazione edificatoria  la  costruzione  delle  opere
indicate nell'art. 9 lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10; 
    d)  le  cessioni  di   campioni   gratuiti   di   modico   valore
appositamente contrassegnati; 
    e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313; 
    f) i passaggi di beni  in  dipendenza  di  fusioni,  scissioni  o
trasformazioni di societa' e di analoghe operazioni poste  in  essere
da altri enti a condizione che il soggetto incorporante o  risultante
dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione  o  da  analoghe
operazioni  abbia  diritto  ad  esercitare   la   detrazione   totale
dell'imposta nei modi ordinari;(68) 
    g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154; 
    h) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313; 
    i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e
similari; 
    l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le  cessioni  di
pane,  biscotto  di  mare,  e  di  altri  prodotti  della  panetteria
ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova,  materie  grasse,
formaggio o frutta (v.d. 19.07); le cessioni  di  latte  fresco,  non
concentrato  ne'  zuccherato,  destinato   al   consumo   alimentare,
confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o
ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;(31)(43) 
    m) le cessioni di beni soggette alla disciplina  dei  concorsi  e
delle operazioni a premio di cui al regio  decreto-legge  19  ottobre
1938, n. 1933, convertito nella  legge  5  giugno  1939,  n.  937,  e
successive modificazioni ed integrazioni.(33) 
                                                                 (23) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975. 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art.  3,  comma
2) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979. 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24  come  modificato  dal  D.P.R.  31
marzo 1979, n. 94, ha disposto  (con  l'art.  3,  comma  4)  che  "Le
integrazioni e correzioni apportate agli articoli 2, n. 5) [...]  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [...]
si applicano dal 1 gennaio 1973. 
  Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1)
che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979. 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  La L. 22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)
che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1981. 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793  ha  disposto  (con  l'art.  27,
comma 2) che la modifica ha effetto dal 1 aprile 1979. 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.L. 19 dicembre 1984,  n.  853,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, ha disposto (con l'art. 1, comma 2)
che "Le cessioni  e  le  importazioni  di  pane,  altri  prodotti  di
panetteria, paste alimentari e latte fresco, di cui  all'articolo  2,
lettera l), del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, e quelle di crusche  sono  soggette  alla  imposta  sul
valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  4,  comma  30)  che  la  presente
modifica ha effetto dal 1 gennaio 1985. 
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AGGIORNAMENTO (68) 
  La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 17, comma 1)
che le modifiche si applicano dal 1 gennaio 1994. 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313  ha  disposto  (con  l'art.  11,
comma 8) che la modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 1998.