DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 12-8-2018
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 17-ter. 
Operazioni effettuate nei confronti di  pubbliche  amministrazioni  e
                       altri enti e societa'. 
 
  1. Per le  cessioni  di  beni  e  per  le  prestazioni  di  servizi
effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come  definite
dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  e
successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari  o
committenti non sono debitori d'imposta ai sensi  delle  disposizioni
in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in  ogni  caso
versata dai medesimi secondo modalita' e termini fissati con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  anche  alle
operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: 
    0a)  enti  pubblici  economici  nazionali,  regionali  e  locali,
comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di  servizi  alla
persona; 
    0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al
comma 1 per una percentuale complessiva del fondo  di  dotazione  non
inferiore al 70 per cento; 
    a) societa'  controllate,  ai  sensi  dell'articolo  2359,  primo
comma, n. 2), del codice civile, direttamente  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dai Ministeri; 
    b) societa' controllate direttamente o indirettamente,  ai  sensi
dell'articolo 2359,  primo  comma,  n.  1),  del  codice  civile,  da
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e  societa'  di
cui alle lettere 0a), 0b), a) e c); 
    c) societa' partecipate,  per  una  percentuale  complessiva  del
capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni  pubbliche
di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere 0a),  0b),
a) e b); 
    d) societa' quotate inserite nell'indice  FTSE  MIB  della  Borsa
italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore  aggiunto;
con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di  cui  al
comma 1 puo' essere individuato un indice alternativo di  riferimento
per il mercato azionario. (182) 
  1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano  fino  al
termine di scadenza della misura speciale di  deroga  rilasciata  dal
Consiglio  dell'Unione  europea  ai  sensi  dell'articolo  395  della
direttiva 2006/112/CE. 
  1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i  cessionari  o  i
committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un  documento
attestante la  loro  riconducibilita'  a  soggetti  per  i  quali  si
applicano  le  disposizioni  del  presente  articolo.  I  cedenti   e
prestatori   in   possesso   di   tale   attestazione   sono   tenuti
all'applicazione del regime di cui al presente articolo. 
  1-quinquies. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  non  si
applicano  agli  enti  pubblici  gestori   di   demanio   collettivo,
limitatamente alle cessioni di beni e  alle  prestazioni  di  servizi
afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico. 
  ((1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si  applicano
alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis
e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte
a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto
di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.)) ((187)) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N.  50,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96. 
                                                          (153) (180) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (153) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
632) che le disposizioni di cui al presente articolo, nelle more  del
rilascio, ai sensi dell'articolo  395  della  direttiva  2006/112/CE,
della misura di deroga da parte del  Consiglio  dell'Unione  europea,
trovano  comunque  applicazione  per  le  operazioni  per  le   quali
l'imposta sul valore aggiunto e' esigibile a partire dal  1º  gennaio
2015. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (180) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che  le
presenti modifiche si applicano  alle  operazioni  per  le  quali  e'
emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (182) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 3, comma  3)  che
la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e  si
applica alle operazioni per le quali  e'  emessa  fattura  a  partire
dalla medesima data. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (187) 
  Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Le
disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le quali e'
emessa fattura successivamente alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto".