DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 22-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 17. 
                         Debitore d'imposta. 
 
  L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni
e le prestazioni di  servizi  imponibili,  i  quali  devono  versarla
all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate  e  al
netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei  termini
stabiliti nel titolo secondo. 
  Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle  prestazioni  di
servizi  effettuate  nel  territorio  dello  Stato  da  soggetti  non
residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel  territorio
dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo  7-ter,  comma
2, lettere b) e c), sono  adempiuti  dai  cessionari  o  committenti.
Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di  prestazioni  di  servizi
effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato  membro
dell'Unione  europea,  il  cessionario  o  committente  adempie   gli
obblighi di fatturazione di  registrazione  secondo  le  disposizioni
degli articoli 46 e 47 del decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427.
(139) (144) 
  Nel  caso  in  cui  gli  obblighi  o  i  diritti  derivanti   dalla
applicazione delle norme in materia di imposta  sul  valore  aggiunto
sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti  non  residenti  e
senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato,  i  medesimi
sono  adempiuti  od  esercitati,  nei  modi  ordinari,  dagli  stessi
soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter,
ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio  dello
Stato nominato nelle forme previste dall'articolo  1,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.  Il
rappresentante  fiscale  risponde  in  solido  con  il  rappresentato
relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione  delle  norme
in  materia  di  imposta  sul  valore   aggiunto.   La   nomina   del
rappresentante   fiscale   e'   comunicata    all'altro    contraente
anteriormente  all'effettuazione  dell'operazione.  Se  gli  obblighi
derivano dall'effettuazione solo  di  operazioni  non  imponibili  di
trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti  sono  limitati
all'esecuzione degli  obblighi  relativi  alla  fatturazione  di  cui
all'articolo 21. 
  Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano  per
le  operazioni  effettuate  da  o  nei  confronti  di  soggetti   non
residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite  di
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. 
  In deroga al primo comma, per le  cessioni  imponibili  di  oro  da
investimento di cui all'articolo  10,  numero  11),  nonche'  per  le
cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati  di
purezza pari o superiore a 325 millesimi, al  pagamento  dell'imposta
e'  tenuto  il  cessionario,  se  soggetto  passivo   d'imposta   nel
territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito
d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui  agli  articoli
21  e  seguenti  e  con  l'annotazione   "inversione   contabile"   e
l'eventuale indicazione della norma di cui al  presente  comma,  deve
essere integrata dal cessionario con  l'indicazione  dell'aliquota  e
della relativa imposta e deve essere annotata  nel  registro  di  cui
agli articoli 23 o 24 entro  il  mese  di  ricevimento  ovvero  anche
successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento  e
con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini  della
detrazione, e' annotato anche nel registro di  cui  all'articolo  25.
(144) 
  Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche: 
    a) alle prestazioni di servizi diversi  da  quelli  di  cui  alla
lettera a-ter), compresa  la  prestazione  di  manodopera,  rese  nel
settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle  imprese
che  svolgono  l'attivita'  di  costruzione  o  ristrutturazione   di
immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore  principale  o  di  un
altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni
di servizi rese nei confronti di un contraente generale a  cui  venga
affidata dal committente la totalita' dei lavori; (126) 
    a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di
cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le
quali nel relativo atto il cedente  abbia  espressamente  manifestato
l'opzione per l'imposizione; 
    a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di
installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; 
    a-quater)  alle  prestazioni  di  servizi  rese   dalle   imprese
consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi
delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di
cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni,  si  e'  reso  aggiudicatario  di  una  commessa   nei
confronti di un ente pubblico  al  quale  il  predetto  consorzio  e'
tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo  17-ter
del presente  decreto.  L'efficacia  della  disposizione  di  cui  al
periodo precedente e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio
dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di  deroga  ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,
del 28 novembre 2006, e successive modificazioni; 
  a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di  cui
alle lettere da a) ad  a-quater),  effettuate  tramite  contratti  di
appalto, subappalto, affidamento a soggetti  consorziati  o  rapporti
negoziali comunque denominati caratterizzati da  prevalente  utilizzo
di manodopera  presso  le  sedi  di  attivita'  del  committente  con
l'utilizzo di beni strumentali di proprieta'  di  quest'ultimo  o  ad
esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente
periodo non si applica alle operazioni effettuate  nei  confronti  di
pubbliche amministrazioni e altri enti e societa' di cui all'articolo
11-ter e alle agenzie per il  lavoro  disciplinate  dal  capo  I  del
titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; (199) 
    b) alle cessioni di apparecchiature  terminali  per  il  servizio
pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette  alla  tassa
sulle concessioni governative di cui all'articolo  21  della  tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto  del  Ministro  delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  303
del 30 dicembre 1995; 
    c) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonche'
alle  cessioni   di   dispositivi   a   circuito   integrato,   quali
microprocessori e unita' centrali di elaborazione,  effettuate  prima
della  loro  installazione  in  prodotti  destinati  al   consumatore
finale;(173) 
    d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2016, N. 24; 
    d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di  gas  a  effetto
serra  definite  all'articolo  3  della  direttiva   2003/87/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive
modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della  medesima
direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni; (153) 
    d-ter) ai  trasferimenti  di  altre  unita'  che  possono  essere
utilizzate  dai  gestori  per  conformarsi  alla   citata   direttiva
2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia  elettrica;
(153) 
    d-quater) alle cessioni di  gas  e  di  energia  elettrica  a  un
soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis,  comma  3,
lettera a); (153) 
    d-quinquies) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2016, N. 24; 
  Le disposizioni  del  quinto  comma  si  applicano  alle  ulteriori
operazioni individuate dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
con propri decreti,  in  base  agli  articoli  199  e  199-bis  della
direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nonche' in
base alla misura speciale del meccanismo di reazione  rapida  di  cui
all'articolo 199-ter della stessa direttiva, ovvero  individuate  con
decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, nei  casi,  diversi  da  quelli  precedentemente
indicati, in cui necessita il rilascio  di  una  misura  speciale  di
deroga ai sensi dell'articolo 395 della citata direttiva 2006/112/CE. 
  Le disposizioni di cui al sesto  comma,  lettere  b),  c),  d-bis),
d-ter)  e  d-quater),  del  presente  articolo  si   applicano   alle
operazioni effettuate fino al ((31 dicembre 2026)). 
  Le  pubbliche  amministrazioni  forniscono  in  tempo   utile,   su
richiesta dell'amministrazione competente, gli elementi utili ai fini
della predisposizione delle richieste delle misure speciali di deroga
di  cui  all'articolo  395  della  direttiva  2006/112/CE,  anche  in
applicazione del meccanismo di reazione rapida  di  cui  all'articolo
199-ter della stessa direttiva, nonche'  ai  fini  degli  adempimenti
informativi  da  rendere  obbligatoriamente   nei   confronti   delle
istituzioni europee ai sensi dell'articolo  199-bis  della  direttiva
2006/112/CE. 
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AGGIORNAMENTO (126) 
  La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1, comma 157)
che la presente  modifica  si  applica  alle  cessioni  effettuate  a
partire dal 1° marzo 2008. 
Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  163)  che  la  presente
modifica si applica dal 1° febbraio 2008. 
 
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AGGIORNAMENTO (139) 
  La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma  5)
che le modifiche disposte al presente  articolo  "si  applicano  alle
operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo  a
quello dell'entrata in vigore della presente legge". 
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AGGIORNAMENTO (144) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334  del  presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate  a  partire  dal  1°
gennaio 2013." 
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AGGIORNAMENTO (153) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
631) che le modifiche di cui al  comma  6,  lettere  d-bis),  d-ter),
d-quater) e d-quinquies) del presente articolo sono  applicabili  per
un periodo di quattro anni. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 632) che l'efficacia delle
disposizioni di cui al comma 6,  lettera  d-quinquies)  del  presente
articolo  e'  subordinata  al  rilascio,  da  parte   del   Consiglio
dell'Unione europea, di una misura di deroga ai  sensi  dell'articolo
395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre  2006,
e successive modificazioni. 
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AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le disposizioni di cui  al  presente  articolo,  sesto  comma,
lettera c) "si applicano alle operazioni  effettuate  a  partire  dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (199) 
  Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla
L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 4, comma 4)  che
"L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 e'  subordinata  al
rilascio,   da   parte    del    Consiglio    dell'Unione    europea,
dell'autorizzazione di una misura di deroga  ai  sensi  dell'articolo
395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006".