DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 1-2-1979
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 15.
              Esclusioni dal computo della base imponibile

      ((Non concorrono a formare la base imponibile:
        1)  le  somme  dovute  a  titolo  di  interessi moratori o di
    penalita'  per  ritardi  o  altre  irregolarita' nell'adempimento
    degli obblighi del cessionario o del committente;
        2)  il  valore  normale  dei  beni ceduti a titolo di sconto,
    premio  o  abbuono  in  conformita'  alle  originarie  condizioni
    contrattuali,  tranne  quelli  la  cui  cessione  e'  soggetta ad
    aliquota piu' elevata;
        3)  le  somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni
    fatte in nome e per conto della controparte, purche' regolarmente
    documentate;
        4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia
    stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
        5)  le  somme  dovute  a  titolo  di rivalsa dell'imposta sul
    valore aggiunto.
      Non  si  tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile,
    delle  somme  addebitate  al  cedente  o  prestatore  a titolo di
    penalita'  per ritardi o altre irregolarita' nella esecuzione del
    contratto)). ((20))
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AGGIORNAMENTO (20)
      Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che
    le  modifiche  al  presente  articolo  hanno effetto dal 1 aprile
    1979.