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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
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Testo in vigore dal:  29-12-2018
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Art. 13

(Base imponibile)
1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e` costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:
a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorita`, dall'indennizzo comunque denominato;
b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma dell'articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 3 nonché per quelle di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi; (139)
d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;
e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione.
3. In deroga al comma 1:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione e` limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, la base imponibile e` costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e` dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da societa` che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa` che controlla il predetto soggetto;
b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione e` limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile e` costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e` dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di societa` che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa` che controlla il predetto soggetto;
c) per le operazioni imponibili, nonche´ per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione e` limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile e` costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e` dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di societa` che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa` che controlla il predetto soggetto;
d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonche´ delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile e` costituita dal valore normale dei servizi se e` dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.
4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea. (144)
5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione e` stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilita` oggettiva, la base imponibile e` determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti.
((
5-bis. La base imponibile della operazione soggetta ad imposta ai sensi del comma 3 dell'articolo 6-quater è costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il buono-corrispettivo multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo. La base imponibile, comprensiva dell'imposta, dei servizi di distribuzione e simili di cui al comma 4 dell'articolo 6-quater, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, è costituito dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l'importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.
))
((193))
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AGGIORNAMENTO (20)

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (36)

Il D.L. 29 dicembre 1983, n.746, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17, ha disposto (con l'art. 7) che "La disposizione di cui all'articolo 6, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, relativa alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ha effetto per le cessioni di autovetture ed autoveicoli acquistati o importati dal 1 gennaio 1983".
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AGGIORNAMENTO (139)

La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (144)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
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AGGIORNAMENTO (193)

Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 141, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica ai buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31 dicembre 2018.