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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 689

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo.

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Testo in vigore dal:  7-12-1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1968, n. 1693;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto universitario anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo, approvato con il decreto sopraindicato, è modificato nel senso che gli articoli 15, 16 e 18, relativi all'ordinamento del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 1

Art. 15. - Sono insegnamenti fondamentali:

Lingua e letteratura italiana (biennale);
Una lingua e letteratura straniera (quadriennale) da scegliersi tra: francese, inglese, tedesco, spagnolo, russo o qualsiasi altra il cui insegnamento sia impartito nel corso di laurea;
Una seconda lingua e letteratura straniera (triennale) da scegliersi tra quelle insegnate nel corso di laurea;
La filologia afferente la lingua scelta come quadriennale e cioè: filologia germanica, filologia romanza, filologia slava;
Glottologia;
Storia moderna e contemporanea;
Geografia, soprattutto antropica.

Sono insegnamenti complementari:

Lingua e letteratura latina;
Storia della filosofia;
Storia dell'arte;
Didattica delle lingue moderne;
Filosofia;
Pedagogia;
Filologia italiana;
Letteratura anglo-americana;
Letterature ibero-americane;
Filologia medioevale e umanistica;
Storia del teatro e dello spettacolo;
Istituzioni giuridiche comparate;
Storia dell'Europa orientale;
Storia della critica;
Diritto privato;
Diritto commerciale;
Estetica;
Letteratura umanistica;
Sociologia;
Psicologia;
Linguistica generale;
Tecnica del commercio internazionale;
Storia delle dottrine economiche;
Antichità greco-romane;
Lingua greca;
Storia romana;
Archeologia e storia dell'arte antica;
Latino e letteratura latina medioevale;
Grammatica latina;
Filologia classica;
Letteratura cristiana antica;
Storia della lingua italiana;
Storia della lingua francese;
Storia della lingua inglese;
Storia della lingua tedesca;
Storia della lingua spagnola;
Storia della lingua russa;
Bibliografia;
Biblioteconomia;
Filosofia del linguaggio;
Storia della musica;
Paleografia e diplomatica;
Storia medioevale.

La facoltà può consentire allo studente, in luogo della seconda disciplina (triennale), di seguire gli insegnamenti di una disciplina biennale e di una annuale, scelti fra quelli effettivamente impartiti nella facoltà.
Gli insegnamenti di "Lingua e letteratura latina" di "Storia della filosofia", di "Storia dell'arte", o di "Didattica delle lingue moderne" devono essere necessariamente impartiti nella facoltà.
Gli esami di italiano consistono in due prove orali (una per ciascun anno di corso) ed in una prova scritta che può essere sostenuta in uno qualsiasi degli anni di corso.
L'esame di storia e quello di geografia sono afferenti alla lingua scelta come quadriennale.
La facoltà può, con motivata relazione, rendere obbligatorie una o due delle materie complementari.
Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
La scelta degli insegnamenti complementari può essere effettuata fra le discipline insegnate nella facoltà (con esclusione di quelle pluriennali).
Art. 16. - Gli esami delle lingue straniere consistono in prove scritte e orali, una per ciascun anno di corso.
Le prove scritte della lingua straniera sono articolate come segue: 1° e 2° Anno:
un dettato, una traduzione della lingua in italiano e una traduzione dall'italiano in lingua;
3° Anno:
un dettato, una traduzione dall'italiano in lingua e una composizione nella lingua straniera;
4° Anno:
un dettato, una traduzione dall'italiano in lingua e una composizione di cultura generale nella lingua straniera.
Le prove orali di lingua vertono sul programma svolto nell'anno.
L'esame orale del quarto anno comprende, oltre alla materia del corso ufficiale dell'anno, un esame di cultura generale che verte sopra un corso generale di storia della letteratura dalle origini ai nostri giorni, un corso di storia politica e un corso di grammatica storica.
Lo studente che, superata la prova scritta in una sessione, non sostenga o non superi la prova orale nella medesima sessione, deve ripetere anche la prova scritta, salvo eventuali temperamenti disposti dalla facoltà.
Art. 18. - L'esame di laurea consiste nella discussione dinanzi ad una commissione di docenti, di un elaborato scritto su un argomento scelto tra una delle discipline di cui lo studente abbia superato gli esami, nel quadro della civiltà della lingua scelta come quadriennale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1972

Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 45. - CARUSO