DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 748

Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 13-7-1980
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 67.
                         (Esodo volontario)

  Ai  dirigenti  ed  al restante personale delle carriere direttive i
quali  chiedano,  entro  il  30 giugno 1973, il collocamento a riposo
anticipato sono attribuiti:
    a)  un  aumento  di  servizio  di  sette  anni  sia  ai  fini del
compimento  dell'anzianita'  necessaria  per  conseguire il diritto a
pensione   sia   ai   fini   della   liquidazione  della  pensione  o
dell'indennita'  una  volta  tanto;  agli stessi effetti l'aumento di
servizio e' di dieci anni per le donne con prole di eta' inferiore ai
quattordici anni;
    b)  un  aumento di servizio pari al doppio del periodo occorrente
per  il raggiungimento del limite massimo di eta' per il collocamento
a  riposo,  e  comunque  per  non  oltre  sette  anni,  ai fini della
liquidazione dell'indennita' di buonuscita;
    c) la qualifica immediatamente superiore a quella posseduta o, se
l'interessato  ne  faccia  domanda  o  rivesta la qualifica terminale
della  propria  carriera,  cinque  aumenti periodici di stipendio, in
aggiunta  a  quelli  in  godimento,  ai fini della liquidazione della
pensione,  o  della  indennita' una volta tanto, e dell'indennita' di
buonuscita.
  Per  qualifica  immediatamente  superiore  a  quella  posseduta  si
intende  quella  eventualmente conferibile in relazione alla carriera
di  appartenenza,  quale  prevista  dall'ordinamento  generale  della
carriera stessa, ai sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal
sistema  di  conferimento;  ove,  a  causa dell'anomala struttura del
ruolo  organico,  nella  progressione  gerarchica  di una determinata
carriera   sia   omessa  una  qualifica  intermedia,  ai  fini  della
determinazione  della  predetta qualifica superiore si fa riferimento
alla progressione gerarchica tipo, conforme a quella dell'allegato I.
Nei  casi  in  cui  per  determinate  qualifiche di particolari ruoli
organici  dirigenziali  sia  previsto il successivo conseguimento del
trattamento   economico  stabilito  dall'art.  47  per  la  qualifica
superiore,  agli  stessi  fini e' attribuito il trattamento economico
previsto   per   quest'ultima  qualifica,  se  l'interessato  sia  in
godimento  dello  stipendio previsto per la qualifica meno elevata, o
cinque  aumenti  periodici  di  stipendio,  se sia in godimento dello
stipendio previsto per la qualifica superiore.
  Ai   fini   dell'applicazione   delle   norme  concernenti  l'esodo
volontario,  gli  impiegati  che  alla  data di entrata in vigore del
presente  decreto  rivestono  la qualifica di ispettore generale o di
direttore    di    divisione,   od   equiparate,   sono   assimilati,
rispettivamente, ai funzionari con qualifica di dirigente superiore e
di   primo  dirigente;  per  gli  impiegati  che  conseguiranno  tali
qualifiche  successivamente, si considerano qualifiche immediatamente
superiori, rispettivamente, quella di dirigente superiore e quella di
primo  dirigente  alla  seconda  classe di stipendio; per i direttori
aggiunti  di divisione e per i direttori di sezione si considerano le
posizioni  corrispondenti,  rispettivamente,  ai parametri 530 e 426.
((8))
  Ciascuno  dei  benefici  indicati  nei  precedenti  commi, anche se
previsto  da altre disposizioni di legge, puo' essere goduto una sola
volta.  Agli  impiegati  direttivi  ed  ai  dirigenti in possesso dei
requisiti  previsti  dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive
modificazioni,  che  chiedano  il  collocamento  a  riposo  entro  la
predetta data del 30 giugno 1973 e' concesso di optare per i benefici
previsti  dalla  citata  legge  o  per  le  agevolazioni  di  cui  ai
precedenti  commi,  con  l'aggiunta  di  cinque  aumenti periodici di
stipendio nella qualifica con la quale vengono collocati a riposo.
  L'esodo  per  il  personale di cui al primo comma appartenente alle
carriere  tecniche  e'  consentito sino alla concorrenza dei posti ad
esaurimento  di  cui  all'art.  60,  lettera  a), a prescindere dalla
qualifica  rivestita  dai  dirigenti e dagli impiegati delle carriere
direttive  che ne fanno domanda. La precedenza e' data dall'ordine di
presentazione delle domande e, a parita' di data, dalla maggiore eta'
degli interessati.
  L'esodo  dei  dirigenti  e  del  restante  personale delle carriere
direttive,  anche  amministrative, del Ministero delle finanze potra'
essere  ritardato,  con  decreto  del competente Ministro, sino ad un
anno  dalla  data di presentazione della domanda e comunque non oltre
il  termine  di compimento del limite massimo di eta' stabilito dalle
vigenti  disposizioni per il collocamento a riposo, in relazione alle
esigenze  connesse  alla  riforma  tributaria  prevista dalla legge 9
ottobre 1961, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni.
  In corrispondenza dei posti lasciati liberi dal personale collocato
a riposo ai sensi del presente articolo sono resi indisponibili nella
qualifica   iniziale  del  relativo  ruolo  organico  della  carriera
direttiva  altrettanti  posti, sino alla revisione dei ruoli organici
prevista  dall'art.  25  della  legge  18  marzo  1968, n. 249, quale
modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775.
  Gli impiegati collocati a riposo ai sensi del presente articolo non
possono  essere  assunti  in impiego alle dipendenze dello Stato o di
enti pubblici.
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AGGIORNAMENTO (8)
  La  L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 162, comma 1)
che  il  terzo comma del presente articolo "va interpretato nel senso
che  tutti  gli  impiegati  promossi  nei  ruoli  ad esaurimento, con
decorrenza 12 dicembre 1972, debbono essere considerati, agli effetti
dei  benefici sull'esodo volontario previsto dal decreto medesimo, in
possesso  delle  corrispondenti qualifiche indicate nella prima parte
del comma stesso".