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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 748

Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  12-12-1972

Art. 60

(Ricostruzione dei ruoli organici delle carriere direttive)


I ruoli organici delle carriere direttive, amministrative e tecniche, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono modificati come segue, fermo restando quanto stabilito dal titolo I: i posti previsti per le qualifiche corrispondenti ai parametri di stipendio 772 o 742 sono soppressi; le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono conservate ad esaurimento entro i limiti di una autonoma nuova dotazione organica da determinare con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento è stabilita in misura pari alla somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale, o equiparata, in attività di servizio e del numero dei posti di organico previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparata, o se più favorevole, del numero degli impiegati con tale qualifica in attività di servizio, ridotta del numero complessivo dei posti di organico previsti per le corrispondenti qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente;
b) il numero dei posti delle due qualifiche ad esaurimento è stabilito, rispettivamente, in misura pari alla metà della dotazione organica complessiva rideterminata ai sensi della precedente lettera a);
c) i posti ad esaurimento sono soppressi, a cominciare da quelli previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparate, in ragione di un terzo delle future vacanze, dopo il riassorbimento del soprannumero di cui all'art. 65.
Le dotazioni organiche delle qualifiche inferiori a primo dirigente, riordinate ai sensi del titolo II, sono rideterminate con l'osservanza dei seguenti criteri:
1) la dotazione organica complessiva è pari a quella prevista dalle vigenti disposizioni, per l'intero ruolo organico, tenuto anche conto delle variazioni apportate in conseguenza del riordinamento delle carriere ex speciali, ridotta dei posti istituiti con il presente decreto per le qualifiche dirigenziali dello stesso ruolo;
2) la dotazione della qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, è pari ad un quarto della dotazione organica complessiva di cui al precedente punto 1); la dotazione cumulativa delle qualifiche di direttore di sezione e consigliere, o equiparate, è pari ai restanti posti;
3) in corrispondenza dei posti ad esaurimento previsti dal precedente primo comma per le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata.
Ai fini di quanto previsto all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i dirigenti precedono i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparato.