DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 748

Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 22-11-1998
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.
      (Funzioni dei dirigenti generali e qualifiche superiori)

  I  funzionari  con  qualifica  di  dirigente  generale e qualifiche
superiori  esercitano  le funzioni di capo delle direzioni generali o
degli  uffici  centrali  o  periferici  di  livello pari o superiore,
nonche'  quelle  di  consigliere  ministeriale con compiti di studi e
ricerca  od  altre  di  pari rilevanza specificate dalle disposizioni
particolari concernenti le singole Amministrazioni. ((54))
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AGGIORNAMENTO (54)
  Il  D.Lgs.  3  febbraio  1993, n. 29, come modificato dal D.Lgs. 29
ottobre  1998, n. 387, ha disposto (con l'art. 74, comma 2) che "Sono
abrogate  le  disposizioni  del  capo  I,  titolo  I, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1972, n. 748, e successive
modificazioni  ed integrazioni ad eccezione delle disposizioni di cui
agli articoli da 4 a 12, nonche' 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti
di  rispettiva  applicazione,  continuano  ad applicarsi al personale
dirigenziale  delle  carriere  previste  dall'articolo  15,  comma 1,
secondo  periodo  del  presente  decreto,  l'articolo 2 della legge 8
marzo  1985,  n.  72,  il  decreto  del Presidente della Repubblica 5
dicembre  1987,  n.  551,  nonche' le altre disposizioni del medesimo
decreto  n.  748  del  1972  incompatibili  con  quelle  del presente
decreto".