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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 627

Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato.

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Testo in vigore dal:  25-11-1972

Art. 3


Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i seguenti articoli: 5-bis, 59-bis, 61-bis, 67-bis e 68-bis.
Art. 5-bis. - Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale, nonché per l'acquisto di carburanti e lubrificanti destinati alle forze armate e forniti dall'industria nazionale, non si applica il disposto del precedente art. 5 e quello del successivo articolo 6, secondo comma.
Art. 59-bis. - I funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito.
I medesimi funzionari delegati, qualora accertino al 20 gennaio una rimanenza di importi non superiore alle lire 10.000 su singoli ordini di accreditamento relativi all'anno decorso, provvedono entro il 31 dello stesso mese ad estinguere tali ordini mediante versamento della detta rimanenza in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Art. 61-bis. - Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio.
Art. 67-bis. - In deroga al disposto del secondo comma del precedente articolo, i titoli di spesa emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private, di cui agli articoli 11 e 12 del codice civile nonché di enti, associazioni ed istituzioni non riconosciuti giuridicamente - sottoposti o non a vigilanza e tutela governativa - sono estinti, senza presentazione, qualora prescritta, della bolletta di riscossione, mediante accreditamento in conto corrente postale intestato ai medesimi.
L'accreditamento al conto corrente postale deve essere eseguito non oltre il quinto giorno dalla data di ricezione del titolo di spesa da parte della tesoreria, qualora non ostino ragioni di compensazione con crediti dello Stato.
Art. 68-bis. - Gli ordinativi diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordinativi su contabilità speciali e gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa, non pagati entro il mese di gennaio successivo all'esercizio in cui sono stati emessi, sono commutati di ufficio, a favore delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare, in vaglia cambiari non trasferibili dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.
I titoli di spesa di cui al precedente comma commutati in vaglia cambiari si considerano, agli effetti del rendiconto generale dello Stato, titoli pagati.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabiliti l'importo minimo dei vaglia cambiari, le modalità per l'invio e la consegna di essi, i rapporti tra il Tesoro e l'istituto incaricato del servizio di tesoreria in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento dei vaglia medesimi, nonché i casi in cui non è ammessa la commutazione di ufficio di cui al primo comma.