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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 9

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale.

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Testo in vigore dal:  3-2-1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;
Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle regioni;
Sentite le Regioni a statuto ordinario;
Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1



Tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti:
a) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, che operano nel territorio regionale;
b) gli enti comunali di assistenza di cui alla legge 3 giugno 1937, n. 847, e successive modificazioni;
c) le controversie in materia di spedalità di cui all'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni e integrazioni; nell'ipotesi che tali controversie insorgano tra enti appartenenti a regioni diverse, la determinazione della competenza a decidere è effettuata in relazione al luogo di residenza di colui che ha usufruito delle cure di spedalità;
d) il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e siano segnalati dalla autorità locale di pubblica sicurezza agli organi regionali; le rette per l'ospitalità di minori presso istituti educativo-assistenziali e di anziani presso case di riposo;
e) i controlli sugli enti comunali di assistenza e sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della legge 17 luglio 1890, numero 6972, e successive modificazioni; gli interventi assistenziali effettuati dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173;
f) l'assistenza estiva ed invernale in favore di minori;
g) l'assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assistibili bisognosi; l'assistenza in natura e l'assistenza sanitaria e farmaceutica, in favore delle categorie assistibili, di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;
h) gli interventi in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati, successivamente alla prima assistenza, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568;
i) ogni altra funzione amministrativa esercitata dai prefetti e dagli altri organi centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica, fermo restando quanto disposto dai successivi articoli.
La vigilanza e la tutela sugli enti comunali di assistenza e sulle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano nel territorio regionale sono esercitate dall'organo regionale di controllo, previsto dall'art. 130 della Costituzione, e si svolgono con le modalità di cui al capo terzo del titolo quinto della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Gli atti soggetti al controllo di merito sono quelli indicati nell'art. 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni.