stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 8

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/1986)
nascondi
Testo in vigore dal:  19-8-1986
aggiornamenti all'articolo

Art. 2


Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento predetto riguarda le funzioni amministrative concernenti:
a) le strade costituenti la viabilità locale e provinciale, nonché quella regionale risultante dalla classificazione regionale delle strade locali e provinciali e di quelle statali di cui alle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, che, sentita la regione interessata, fossero declassificate ai sensi dell'art. 12 della legge medesima;
b) gli acquedotti locali e comprensoriali i quali interessino il territorio di una singola regione;
c) i lavori pubblici concernenti:
1) le opere relative ad edifici pubblici di proprietà dei comuni, delle province e di altri enti locali;
2) le opere di edilizia scolastica;
((5))

3) le opere igieniche di interesse locale (fognature, impianti di depurazione delle acque, mattatoi, cimiteri ed altre);
4) le opere di interesse locale a finalità di assistenza e beneficenza pubblica;
5) gli impianti elettrici di illuminazione pubblica dei comuni;
6) le attrezzature fisse di mercati locali;
d) le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera;
e) le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate;
f) le opere portuali riguardanti la navigazione lacuale e fluviale, nonché le opere di navigazione interna di terza e quarta classe;
g) le opere concernenti i porti di seconda categoria dalla seconda classe in poi;
h) le opere di interesse turistico regionale, ivi comprese le opere per gli aerodromi turistici e gli approdi turistici;
i) la costruzione di linee metropolitane;
l) le attrezzature sportive di interesse regionale;
m) le opere di consolidamento e trasferimento degli abitati;
n) in genere i lavori pubblici inerenti alle funzioni amministrative trasferite alle regioni con i decreti delegati di cui all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Rimangono ferme le competenze regionali in materia di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata di cui alla legge 27 ottobre 1971, n. 865.
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 1 luglio 1986, n.318, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 1986, n. 488, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Tra le opere di edilizia scolastica previste dall'articolo 2, comma secondo, lettera c), n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono compresi i licei artistici e gli istituti d'arte".