DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 8

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/1986)
Testo in vigore dal: 19-8-1986
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.

  Le  funzioni  amministrative  esercitate  dagli  organi  centrali e
periferici  dello Stato in materia di viabilita', acquedotti e lavori
pubblici  di  interesse regionale, sono trasferite, per il rispettivo
territorio, alle Regioni a statuto ordinario.
  Il  trasferimento  predetto  riguarda  le  funzioni  amministrative
concernenti:
    a)  le  strade  costituenti  la  viabilita' locale e provinciale,
nonche'  quella  regionale risultante dalla classificazione regionale
delle  strade  locali  e  provinciali e di quelle statali di cui alle
lettere  c),  d),  e)  ed  f) dell'articolo 2 della legge 12 febbraio
1958,   n.   126,   che,  sentita  la  regione  interessata,  fossero
declassificate ai sensi dell'art. 12 della legge medesima;
    b)  gli acquedotti locali e comprensoriali i quali interessino il
territorio di una singola regione;
    c) i lavori pubblici concernenti:
      1)  le  opere  relative  ad  edifici pubblici di proprieta' dei
comuni, delle province e di altri enti locali;
      2) le opere di edilizia scolastica; ((5))
      3)  le opere igieniche di interesse locale (fognature, impianti
di depurazione delle acque, mattatoi, cimiteri ed altre);
      4)  le  opere  di  interesse locale a finalita' di assistenza e
beneficenza pubblica;
      5) gli impianti elettrici di illuminazione pubblica dei comuni;
      6) le attrezzature fisse di mercati locali;
    d) le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera;
    e)  le  opere  idrauliche  di  quarta  e  quinta  categoria e non
classificate;
    f)  le  opere  portuali  riguardanti  la  navigazione  lacuale  e
fluviale,  nonche'  le opere di navigazione interna di terza e quarta
classe;
    g)  le  opere  concernenti  i  porti  di  seconda categoria dalla
seconda classe in poi;
    h)  le  opere  di  interesse turistico regionale, ivi comprese le
opere per gli aerodromi turistici e gli approdi turistici;
    i) la costruzione di linee metropolitane;
    l) le attrezzature sportive di interesse regionale;
    m) le opere di consolidamento e trasferimento degli abitati;
    n)   in   genere   i   lavori  pubblici  inerenti  alle  funzioni
amministrative  trasferite alle regioni con i decreti delegati di cui
all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
  Rimangono  ferme  le  competenze  regionali  in materia di edilizia
residenziale,  agevolata e convenzionata di cui alla legge 27 ottobre
1971, n. 865.
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il D.L. 1 luglio 1986, n.318, convertito con modificazioni dalla L.
9  agosto 1986, n. 488, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Tra
le  opere  di  edilizia  scolastica  previste  dall'articolo 2, comma
secondo,  lettera  c),  n.  2),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  gennaio 1972, n. 8, sono compresi i licei artistici e
gli istituti d'arte".