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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 10

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/1998)
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Testo in vigore dal:  15-2-1972

Art. 8


Gli, organi statali esplicano attività in ordine agli studi, alla ricerca, alla documentazione e all'informazione, necessari per la programmazione nazionale ed il coordinamento del settore. Essi altresì, sentite le regioni interessate, svolgono attività per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di addestramento professionale, anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota.