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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 3

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2004)
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Testo in vigore dal:  7-6-1978
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Art. 8


Le soprintendenze ai beni librari sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario nel cui territorio hanno sede.
Le soprintendenze stesse cessano contemporaneamente dall'esercitare le loro competenze sul territorio di altre Regioni.
Il Ministero della pubblica istruzione determinerà il proprio organo od ufficio a cui saranno trasferite le competenze delle soprintendenze di Torino, Venezia e Verona inerenti ai territori delle regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 16 maggio 1978, n.196, ha disposto (con l'art.18, comma 1) che "A modifica del terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, le competenze della soprintendenza ai beni librari di Torino inerenti al territorio della Valle d'Aosta - già attribuite alla biblioteca nazionale universitaria di Torino, con decreto ministeriale 30 marzo 1972 - sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, che vi provvede con i propri uffici."