DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 3

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2004)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-6-1978
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8.

  Le  soprintendenze  ai  beni librari sono trasferite alle Regioni a
statuto ordinario nel cui territorio hanno sede.
  Le soprintendenze stesse cessano contemporaneamente dall'esercitare
le loro competenze sul territorio di altre Regioni.
  Il  Ministero  della  pubblica  istruzione  determinera' il proprio
organo  od  ufficio  a  cui  saranno  trasferite  le competenze delle
soprintendenze  di  Torino,  Venezia  e  Verona inerenti ai territori
delle  regioni  Valle  d'Aosta,  Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia
Giulia.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La  L. 16 maggio 1978, n.196, ha disposto (con l'art.18, comma 1) che
"A   modifica  del  terzo  comma  dell'articolo  8  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  14  gennaio  1972, n. 3, le competenze
della soprintendenza ai beni librari di Torino inerenti al territorio
della  Valle  d'Aosta  -  gia'  attribuite  alla biblioteca nazionale
universitaria  di  Torino,  con  decreto ministeriale 30 marzo 1972 -
sono  trasferite  alla  regione  Valle d'Aosta, che vi provvede con i
propri uffici."