DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 4

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici.

Testo in vigore dal: 20-1-1972
                              Art. 13.

  Ai  sensi  dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, n.
281,  viene  delegato  alle  Regioni  a  statuto  ordinario,  per  il
rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che,
gia'  esercitate  all'atto  del loro trasferimento alle regioni dagli
uffici  trasferiti  di  cui  al  precedente  art.  12, residuano alla
competenza statale nelle materie sotto elencate dopo il trasferimento
alle  Regioni  a  statuto  ordinario  delle  attribuzioni  di  cui al
presente decreto.
  La  delega  riguarda,  in  particolare,  le funzioni amministrative
concernenti:
     1)  la profilassi delle malattie infettive e diffusive di cui al
precedente art. 6, n. 3); le vaccinazioni obbligatorie tranne che nei
porti, aeroporti e posti di confine;
     2)  l'assistenza  sanitaria  agli  invalidi civili ed agli altri
soggetti di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, fino all'entrata in
vigore della riforma sanitaria;
     3)  la  imposizione  dell'obbligo per le province di istituire i
servizi  integrativi  previsti  dall'art.  92, primo comma, del testo
unico  delle  leggi  sanitarie  approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, qualora sussistano le particolari condizioni di cui al
secondo comma dell'articolo stesso;
     4)  i  servizi  di vigilanza igienica e di profilassi negli enti
locali e loro consorzi;
     5) i concorsi e lo stato giuridico degli ufficiali sanitari, dei
veterinari  addetti  alla vigilanza, ispezione e polizia veterinaria,
dei veterinari comunali capo e dei direttori di pubblico macello;
     6)  le tariffe concernenti le prestazioni a privati da parte dei
laboratori  di  igiene  e  profilassi  delle province, nonche' quelle
concernenti  le: prestazioni eseguite nell'interesse privato da parte
degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali;
     7)  la  detenzione,  impiego  e  vendita dei gas tossici e delle
sostanze pericolose;
     8)   l'igiene   del   suolo   e   dell'ambiente,  l'inquinamento
atmosferico  e  delle  acque  e  gli  aspetti igienico-sanitari delle
industrie insalubri;
     9)  la  vigilanza  igienico-sanitaria  sulle  coltivazioni delle
piante tessili e del riso;
    10) il controllo dell'idoneita' dei locali ed attrezzature per il
commercio  e  deposito  delle  sostanze  radioattive; la detenzione a
qualsiasi titolo di sostanze radioattive naturali ed artificiali e di
apparecchi  generatori  di  radiazioni ionizzanti; il controllo sulla
radioattivita' ambientale;
    11)  le  autorizzazioni  sanitarie  ed i controlli sanitari sugli
stabilimenti termali;
    12)  la  raccolta, la conservazione e la distribuzione del sangue
umano;
    13) la vigilanza sui servizi di igiene scolastica;
    14)  la  vigilanza  sulla  produzione,  commercio e vendita delle
sostanze  alimentari e bevande e degli alimenti dietetici della prima
infanzia, nonche' l'autorizzazione all'impianto e all'esercizio delle
centrali del latte e vigilanza tecnica sulle stesse;
    15) la vigilanza in materia di molluschicoltura;
    16)  l'autorizzazione  al  commercio  e  detenzione  di  additivi
chimici  e  coloranti  destinati alla preparazione e conservazione di
sostanze alimentari e di fitofarmaci;
    17)  la  profilassi  e  la  polizia  veterinaria;  l'ispezione  e
vigilanza  sanitaria  delle  carni  e  sulla  produzione  degli altri
alimenti di origine animale;
    18)  la vigilanza sulla produzione, il commercio e la vendita dei
mangimi, integrativi ed additivi;
    19)  la  vigilanza  sugli  istituti  autorizzati  a  praticare la
vivisezione degli animali;
    20) i provvedimenti e la vigilanza sulla fecondazione artificiale
degli animali e sulla riproduzione animale;
    21)  la  vigilanza  tecnica sulle attivita' di competenza statale
svolte  dalle  istituzioni locali degli enti a carattere nazionale di
cui al precedente art. 4.
  Sono  parimenti  delegate  alle Regioni a statuto ordinario, per il
rispettivo  territorio,  le  attribuzioni  degli  organi  centrali  e
periferici  dello  Stato in ordine alle commissioni provinciali per i
servizi  di  trasfusione  ed  ai consorzi provinciali antitubercolari
limitatamente alla profilassi antitubercolare.
  Le  funzioni  amministrative  delegate  con  il  presente  articolo
vengono  esercitate  dagli  organi  regionali  in  conformita'  delle
direttive emanate dal competente organo statale.
  In   caso   di   persistente  inattivita'  degli  organi  regionali
nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative
alle     materie     delegate     comportino    adempimenti    propri
dell'amministrazione  da  svolgersi  entro termini perentori previsti
dalla  legge  o  termini risultanti dalla natura degli interventi, il
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro competente, puo'
disporre   il   compimento   degli   atti  relativi  in  sostituzione
dell'amministrazione regionale.