DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1420

Norme in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/1997)
Testo in vigore dal: 11-7-1997
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6.

  In deroga a quanto previsto dall'art. 34 della legge 4 aprile 1952,
n.  218,  e  nei  confronti  dei  soli  lavoratori  dello  spettacolo
appartenenti  alle  categorie  indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3
del  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947,  n.  708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.
2388,  i requisiti contributivi minimi richiesti per il conseguimento
del   diritto   alle  pensioni  d'invalidita',  di  vecchiaia  ed  ai
superstiti,   nonche'  per  la  prosecuzione  volontaria  sono  cosi'
ridotti:
    1)  per  la  pensione  di  vecchiaia:  devono risultare versati o
accreditati almeno 900 contributi giornalieri;
    2)  per  la  pensione  d'invalidita':  devono risultare versati o
accreditati  almeno  300  contributi  giornalieri  dei  quali  60 nel
quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
    3) per la pensione ai superstiti: devono risultare soddisfatte le
condizioni   contributive  indicate  al  precedente  punto  1)  o  al
precedente punto 2);
    4)    per    la   prosecuzione   volontaria:   devono   risultare
effettivamente   versati   almeno   60   contributi  giornalieri  nel
quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182)).
  I  lavoratori  dello  spettacolo  appartenenti  alle  categorie dei
tersicorei  e  ballerini conseguono altresi' il diritto alla pensione
al  compimento  del 45° anno di eta' per gli uomini e del 40° di eta'
per  le  donne  quando  siano  trascorsi almeno venti anni dalla data
iniziale  della  assicurazione  all'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza  per  i  lavoratori dello spettacolo e risultino versati o
accreditati  in loro favore almeno 2700 contributi giornalieri oppure
900  contributi  giornalieri  effettivi  in costanza di lavoro di cui
almeno  200 nel quinquennio precedente la data di presentazione della
domanda di pensione.
  La  contribuzione di cui al comma precedente deve risultare versata
per  lavoro  svolto  esclusivamente  con la qualifica di tersicoreo o
ballerino.
  Per  le  pensioni  liquidate  a  norma del terzo comma del presente
articolo,  il  Fondo di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n.
903,  assume  a proprio carico la quota di pensione sociale a partire
dal  mese  successivo a quello in cui i pensionati raggiungono l'eta'
per  il godimento della pensione di vecchiaia o conseguono il diritto
alla pensione di invalidita'.
  Alle   pensioni   di  cui  al  comma  precedente  si  applicano  le
disposizioni  previste  dall'art.  20  della legge 30 aprile 1969, n.
153,  concernenti  la  disciplina  del  cumulo  della pensione con la
retribuzione.
  I  lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate
al  primo comma, possono essere ammessi alla contribuzione volontaria
dell'assicurazione  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti  gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per   i  lavoratori  dello  spettacolo  a  condizione  che  risultino
effettivamente  versati  in  loro  favore,  qualunque sia l'epoca del
versamento, almeno 300 contributi giornalieri.