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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1420

Norme in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/1997)
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Testo in vigore dal:  11-7-1997
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Art. 6


In deroga a quanto previsto dall'art. 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e nei confronti dei soli lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, i requisiti contributivi minimi richiesti per il conseguimento del diritto alle pensioni d'invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti, nonché per la prosecuzione volontaria sono così ridotti:
1) per la pensione di vecchiaia: devono risultare versati o accreditati almeno 900 contributi giornalieri;
2) per la pensione d'invalidità: devono risultare versati o accreditati almeno 300 contributi giornalieri dei quali 60 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
3) per la pensione ai superstiti: devono risultare soddisfatte le condizioni contributive indicate al precedente punto 1) o al precedente punto 2);
4) per la prosecuzione volontaria: devono risultare effettivamente versati almeno 60 contributi giornalieri nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182))
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I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini conseguono altresì il diritto alla pensione al compimento del 45° anno di età per gli uomini e del 40° di età per le donne quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale della assicurazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e risultino versati o accreditati in loro favore almeno 2700 contributi giornalieri oppure 900 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro di cui almeno 200 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione.
La contribuzione di cui al comma precedente deve risultare versata per lavoro svolto esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o ballerino.
Per le pensioni liquidate a norma del terzo comma del presente articolo, il Fondo di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, assume a proprio carico la quota di pensione sociale a partire dal mese successivo a quello in cui i pensionati raggiungono l'età per il godimento della pensione di vecchiaia o conseguono il diritto alla pensione di invalidità.
Alle pensioni di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernenti la disciplina del cumulo della pensione con la retribuzione.
I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate al primo comma, possono essere ammessi alla contribuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo a condizione che risultino effettivamente versati in loro favore, qualunque sia l'epoca del versamento, almeno 300 contributi giornalieri.