DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1420

Norme in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/1997)
Testo in vigore dal: 11-7-1997
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12.

  L'importo  annuo  della pensione si determina applicando il due per
cento  al prodotto ottenuto moltiplicando la retribuzione giornaliera
pensionabile  per  il  numero  complessivo dei contributi giornalieri
effettivi e figurativi versati ed accreditati tra la data della prima
iscrizione   all'assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  ed  i  superstiti  e  quella  di decorrenza della pensione
medesima.
  La  retribuzione giornaliera pensionabile e' costituita dalla media
aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere piu' elevate tra quelle
assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di lavoro e quelle
relative alla contribuzione figurativa.
  Per  il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1957 ed il 1 gennaio
del  quinto  anno anteriore a quello di decorrenza della pensione, le
retribuzioni  effettive  in  costanza  di  lavoro  e  figurative sono
adeguate   applicando   alle   singole  retribuzioni  giornaliere  le
variazioni  medie  annue  dell'indice del costo della vita, calcolato
dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria, per il periodo suddetto.
  Qualora  il  numero  complessivo  delle  giornate  di contribuzione
effettiva  in  costanza  di lavoro e figurativa che hanno concorso al
perfezionamento  del  diritto  a  pensione  sia  inferiore  a 540, la
retribuzione  giornaliera  pensionabile  e'  costituita  dalla  media
aritmetica   delle  retribuzioni  risultanti  dall'adeguamento  delle
retribuzioni  corrispondenti  ai  contributi  giornalieri  esistenti,
effettuato con i criteri di cui al precedente comma.
  Per  il  periodo  dal  1957  al 1969 l'indice annuo del costo della
vita,  di  cui  al  precedente terzo comma, e' indicato nell'allegata
tabella A.
  Per  la determinazione della misura delle retribuzioni anteriori al
1  gennaio 1957 e negli altri casi in cui non sia possibile accertare
le  retribuzioni  soggette a contribuzione direttamente dai documenti
in  possesso  dell'ente, come pure ai fini della determinazione delle
retribuzioni   corrispondenti   ai   contributi   figurativi,  si  fa
riferimento  ai  contributi  base giornalieri, desumendo da questi le
corrispondenti   retribuzioni  per  mezzo  dell'allegata  tabella  B,
effettuando  l'adeguamento  per  i  periodi successivi all'entrata in
vigore  del presente decreto con i criteri di cui al precedente terzo
comma.
  ((Ai  fini  del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile
non  si  prendono  in  considerazione,  per  la  parte  eccedente, le
retribuzioni  giornaliere  superiori  al  limite  di  lire 315.000. A
decorrere  dal  1  gennaio  1998  il  predetto  limite  e' rivalutato
annualmente  sulla  base  dell'indice  dei  prezzi  al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT)).
  A   favore   dei  lavoratori  dello  spettacolo  appartenenti  alle
categorie  indicate  dal  n.  1  al  n.  14  dell'art.  3 del decreto
legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
nel  testo  modificato  dalla  legge  29  novembre 1952, n. 2388, che
possano  far  valere  annualmente  almeno  50  contributi giornalieri
effettivi  in  costanza  di lavoro o figurativi, sono accreditati, di
ufficio,  50  contributi giornalieri fino a raggiungere un massimo di
240  contributi  giornalieri  annui,  comprendendo,  in  quest'ultimo
numero,  anche  le  contribuzioni  derivanti  all'Ente  nazionale  di
previdenza  e di assistenza peri lavoratori dello spettacolo da altre
forme di assicurazioni sociali.
  Ad ogni contributo giornaliero accreditato d'ufficio si attribuisce
una  retribuzione  giornaliera  pari  a quella desumibile dalla media
delle   retribuzioni   corrispondenti   ai   contributi  effettivi  e
figurativi esistenti nell'anno in considerazione.
  Non  si  procede  all'accreditamento  d'ufficio  previsto nei commi
precedenti  negli  anni in cui la retribuzione complessiva, percepita
dal  lavoratore,  rivalutata  secondo  i  criteri  previsti dai commi
secondo  e  terzo del presente articolo superi la retribuzione che si
ottiene  moltiplicando  per  300 l'importo relativo al limite massimo
della  26°  classe della tabella F allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
  I  contributi  accreditati  d'ufficio  a norma dei precedenti commi
sono  utili anche ai fini della determinazione del diritto a tutte le
prestazioni ad eccezione di quelle previste dall'art. 6, comma terzo,
dall'art. 8 e dall'art. 9, comma secondo.
  L'importo  delle pensioni liquidabili secondo le presenti norme non
puo'  essere inferiore a quello dei trattamenti minimi previsti dalle
norme   vigenti  per  l'assicurazione  generale  obbligatoria  per  i
lavoratori   dipendenti   sempreche'   siano  dovuti,  ne'  superiore
all'importo  massimo  delle  pensioni  liquidabili dall'assicurazione
medesima in corrispondenza di 40 anni di anzianita' contributiva.
  Alle  pensioni  erogate  dall'Ente  nazionale  di  previdenza  e di
assistenza  per  i lavoratori dello spettacolo si applica il disposto
della legge 20 marzo 1968, n. 369.
  Per  le  pensioni  aventi  decorrenza  anteriore  al 1 gennaio 1976
l'aliquota  indicata  al primo comma del presente articolo e' ridotta
all'1,85 per cento.