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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1420

Norme in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/1997)
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Testo in vigore dal:  11-7-1997
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Art. 12


L'importo annuo della pensione si determina applicando il due per cento al prodotto ottenuto moltiplicando la retribuzione giornaliera pensionabile per il numero complessivo dei contributi giornalieri effettivi e figurativi versati ed accreditati tra la data della prima iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e quella di decorrenza della pensione medesima.
La retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere più elevate tra quelle assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di lavoro e quelle relative alla contribuzione figurativa.
Per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1957 ed il 1 gennaio del quinto anno anteriore a quello di decorrenza della pensione, le retribuzioni effettive in costanza di lavoro e figurative sono adeguate applicando alle singole retribuzioni giornaliere le variazioni medie annue dell'indice del costo della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, per il periodo suddetto.
Qualora il numero complessivo delle giornate di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 540, la retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media aritmetica delle retribuzioni risultanti dall'adeguamento delle retribuzioni corrispondenti ai contributi giornalieri esistenti, effettuato con i criteri di cui al precedente comma.
Per il periodo dal 1957 al 1969 l'indice annuo del costo della vita, di cui al precedente terzo comma, è indicato nell'allegata tabella A.
Per la determinazione della misura delle retribuzioni anteriori al 1 gennaio 1957 e negli altri casi in cui non sia possibile accertare le retribuzioni soggette a contribuzione direttamente dai documenti in possesso dell'ente, come pure ai fini della determinazione delle retribuzioni corrispondenti ai contributi figurativi, si fa riferimento ai contributi base giornalieri, desumendo da questi le corrispondenti retribuzioni per mezzo dell'allegata tabella B, effettuando l'adeguamento per i periodi successivi all'entrata in vigore del presente decreto con i criteri di cui al precedente terzo comma.
((Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il predetto limite è rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT))
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A favore dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, che possano far valere annualmente almeno 50 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o figurativi, sono accreditati, di ufficio, 50 contributi giornalieri fino a raggiungere un massimo di 240 contributi giornalieri annui, comprendendo, in quest'ultimo numero, anche le contribuzioni derivanti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza peri lavoratori dello spettacolo da altre forme di assicurazioni sociali.
Ad ogni contributo giornaliero accreditato d'ufficio si attribuisce una retribuzione giornaliera pari a quella desumibile dalla media delle retribuzioni corrispondenti ai contributi effettivi e figurativi esistenti nell'anno in considerazione.
Non si procede all'accreditamento d'ufficio previsto nei commi precedenti negli anni in cui la retribuzione complessiva, percepita dal lavoratore, rivalutata secondo i criteri previsti dai commi secondo e terzo del presente articolo superi la retribuzione che si ottiene moltiplicando per 300 l'importo relativo al limite massimo della 26° classe della tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
I contributi accreditati d'ufficio a norma dei precedenti commi sono utili anche ai fini della determinazione del diritto a tutte le prestazioni ad eccezione di quelle previste dall'art. 6, comma terzo, dall'art. 8 e dall'art. 9, comma secondo.
L'importo delle pensioni liquidabili secondo le presenti norme non può essere inferiore a quello dei trattamenti minimi previsti dalle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti semprechè siano dovuti, né superiore all'importo massimo delle pensioni liquidabili dall'assicurazione medesima in corrispondenza di 40 anni di anzianità contributiva.
Alle pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo si applica il disposto della legge 20 marzo 1968, n. 369.
Per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1976 l'aliquota indicata al primo comma del presente articolo è ridotta all'1,85 per cento.