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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. 1077

Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/10/2004)
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Testo in vigore dal:  8-1-1971

Art. 40

(Decorrenza delle promozioni per scrutinio)


Gli scrutini per le promozioni sono tenuti due volte all'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre.
Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 15, le promozioni sono conferite seguendo l'ordine di graduatoria, con effetto, rispettivamente, dal 1 luglio e dal 1 gennaio successivi.
È ammesso agli scrutini il personale che matura la prescritta anzianità, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
L'impiegato delle carriere esecutive o ausiliarie può rinunziare alla promozione conseguita, entro quindici giorni dalla comunicazione; in tal caso la promozione stessa è conferita ad altro impiegato, secondo l'ordine di graduatoria dello scrutinio. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di non accettare, per esigenze di servizio, la rinunzia alla promozione.