stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. 1077

Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/10/2004)
nascondi
Testo in vigore dal:  8-1-1971

Art. 23

(Qualifiche delle carriere esecutive e relative dotazioni organiche)

Le carriere esecutive comprendono le seguenti qualifiche:


a) personale amministrativo:
coadiutore superiore, ed equiparate;
coadiutore principale, ed \
equiparate; > coadiutore dattilografo,
coadiutore, ed equiparate; / ed equiparate.




b) personale tecnico:
coadiutore tecnico superiore, coadiutore meccanografo
ed equiparate; superiore;

coadiutore tecnico principale, \
ed equiparate; > coadiutore meccanografo.
coadiutore tecnico ed equiparate./


La dotazione organica delle singole qualifiche è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: coadiutore superiore, ed equiparate, dieci per cento; coadiutore principale, ed equiparate, quarantacinque per cento; coadiutore, ed equiparate, quarantacinque per cento; coadiutore meccanografo superiore dieci per cento; coadiutore meccanografo novanta per cento. Si osserva il disposto di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'art. 18.
I contingenti di posti per le qualifiche di coadiutore e di coadiutore principale, ed equiparate, del personale amministrativo sono distinti dal contingente previsto per la qualifica di coadiutore dattilografo, che è determinato riducendo di uno stesso numero di posti le dotazioni organiche delle prime due.
Nei ruoli in cui sia prevista, la qualifica di assistente alla vigilanza, equiparata a coadiutore principale, è conferita a scelta, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, tra gli impiegati della carriera ausiliaria dell'amministrazione con almeno venti anni di effettivo servizio di ruolo.