stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. 1077

Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/10/2004)
nascondi
Testo in vigore dal:  8-1-1971

Art. 18

(Qualifiche delle carriere di concetto
e relative dotazioni organiche)


Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche:
a) personale amministrativo e contabile:
segretario capo, ragioniere capo, ed equiparate;
segretario principale, ragioniere principale, ed equiparate;
segretario, ragioniere, ed equiparate;
b) personale tecnico:
perito capo, geometra capo, ed equiparate;
perito principale, geometra principale, ed equiparate;
perito, geometra, ed equiparate.
La dotazione organica delle singole qualifiche è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: segretario capo, perito capo, ed equiparate, dieci per cento; segretario principale, perito principale, ed equiparate, quarantacinque per cento; segretario, perito, ed equiparate, quarantacinque per cento.
Per i ruoli organici che non comprendono qualifiche corrispondenti a quella iniziale della carriera la dotazione organica della qualifica terminale è pari al dieci per cento del ruolo.
Ferma restando la dotazione complessiva dei ruoli organici, si determina il dieci per cento da attribuire alla qualifica più elevata computando come posto intero la eventuale frazione. Il resto dei posti va diviso in parti uguali tra la qualifica intermedia e quella iniziale. In caso di numero dispari viene attribuita una unità in più alla qualifica intermedia.
Restano terme le disposizioni che prevedono maggiori percentuali di posti nelle qualifiche più elevate.