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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1970, n. 1049

Norme in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.

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Testo in vigore dal:  29-12-1970

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 31 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante delega al Governo ad emanare norme concernenti modifiche in materia di assicurazione per la disoccupazione dei lavoratori agricoli;
Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1



Le disposizioni di cui all'articolo 32, primo comma, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono sostituite dalle seguenti:
a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimiliati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio; agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue.