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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1970, n. 639

Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
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Testo in vigore dal:  28-3-1989
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Art. 36


Il comitato provinciale ha i seguenti compiti:
1)
((NUMERO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N.88))

2) si pronuncia sugli eventuali problemi relativi all'applicazione delle norme concernenti i trattamenti gestiti dall'istituto entro la circoscrizione provinciale;
3) delibera sulle domande di composizione, in via amministrativa, delle contravvenzioni elevate per mancato adempimento degli obblighi assicurativi, secondo criteri, limiti e direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;
4) propone, o adotta nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, i provvedimenti più idonei per coordinare, nell'ambito della provincia, l'attività della sede dell'istituto con quella degli altri enti pubblici operanti nel settore della previdenza e assistenza sociale e per la comune utilizzazione e l'eventuale istituzione in comune di uffici locali e attrezzature tecnico-sanitarie al fine di rendere i vari servizi più aderenti alle esigenze locali e di contenerne gli oneri di gestione;
5) propone, o adotta nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, le procedure più idonee a coordinare, nell'ambito della circoscrizione territoriale, l'attività della sede dell'istituto con quella delle organizzazioni sindacali e degli istituti di patronato e assistenza sociale, dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e delle sue sezioni zonali, comunali e frazionali, dell'ufficio provinciale per i contributi agricoli unificati, dei comitati provinciali per la compilazione degli elenchi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, soggetti all'obbligo delle assicurazioni gestite dall'istituto, e in genere con l'attività delle istituzioni locali di mutualità, di previdenza e di assistenza;
6) studia e suggerisce ai competenti organi, in relazione alle esigenze locali, le provvidenze adatte a disciplinare la prevenzione e la cura dell'invalidità, a intensificare l'efficienza dell'attività assistenziale degli uffici dipendenti dalla sede ed a collaborare, nell'interesse delle assicurazioni sociali, all'opera di profilassi contro le malattie sociali;
7) promuove le assicurazioni facoltative e favorisce le iniziative delle organizzazioni sindacali nel campo della previdenza sociale;
8) esprime parere circa l'adozione di tabelle di salari medi e di quelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione;
9) suggerisce norme adatte per rendere i servizi delle assicurazioni sociali aderenti alle contingenze locali;
10) formula proposte per la diffusione delle assicurazioni sociali, e per promuovere lo spirito della previdenza nel campo scolastico e culturale;
11)
((NUMERO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N.88))

12) attua ogni altro compito che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'istituto.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può chiedere ai comitati di compiere studi e di esprimere pareri su determinati argomenti che interessino la sfera di attività dell'istituto.