DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1970, n. 639

Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 28-3-1989
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 34.

  ((Presso   ogni  sede  provinciale  dell'Istituto  e  istituito  un
comitato composto da:
    1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno
in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
    2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;
    3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;
    4)  il  direttore  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro e della
massima  occupazione  o il direttore dell'ispettorato provinciale del
lavoro.  Il titolare puo' farsi rappresentare in singole sedute da un
funzionario   dell'ufficio   all'uopo   delegato,  di  qualifica  non
inferiore a primo dirigente;
    5)  il  direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato
il quale puo' farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario
dell'ufficio  all'uopo  delegato,  di qualifica non inferiore a primo
dirigente;
    6) il dirigente della sede provinciale dell'Istituto)).
  Il   comitato,  nella  seduta  di  insediamento,  che  deve  essere
convocata dal membro piu' anziano di eta' entro quindici giorni dalla
pubblicazione  del  decreto di costituzione del comitato medesimo nel
Foglio  degli annunzi legali della provincia, nomina nel proprio seno
il  presidente  tra  i rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed un
vice  presidente tra i rappresentanti dei datori di lavoro. Le nomine
anzidette  sono  deliberate  a  scrutinio  segreto  ed  a maggioranza
assoluta  dei  voti  dei  componenti  il  comitato. Se necessario, le
votazioni  sono  ripetute  fino  a  quando non sia stata raggiunta la
prescritta maggioranza di voti.
  Il presidente puo' delegare al vice presidente particolari funzioni
inerenti   alla  sua  carica;  in  caso  di  assenza  o  impedimento,
l'esercizio  delle  funzioni  del  presidente  e'  assunto  dal  vice
presidente.  In  caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo,
l'esercizio delle funzioni vicarie e' assunto dal membro del comitato
piu' anziano di eta'.
  In  caso  di successiva vacanza delle cariche anzidette il comitato
delibera  la sostituzione con le modalita' ed alle condizioni fissate
al  secondo  comma.  Il comitato e' convocato per la sostituzione del
presidente entro un mese dalla data in cui la vacanza della carica si
e' determinata. (2) (4) (8)
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AGGIORNAMENTO (2)
  La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 18 maggio 1972, n. 96 (in
G.U.  1a  s.s. n. 134 del 24.05.1972) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 34 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella
parte  in  cui  non prevede che l'Amministrazione regionale siciliana
sia  rappresentata  nei  Comitati  provinciali  dell'INPS  di  quella
Regione;"
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AGGIORNAMENTO (4)
  La L. 11 agosto 1972, n.466 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 3)
che "Degli organi collegiali di cui agli articoli 33 e 34 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30 aprile 1976, n. 639, fa parte,
limitatamente    al    territorio   della   Regione   siciliana,   un
rappresentante  della  Regione  stessa,  designato dall'assessore del
lavoro e della cooperazione.
  Dei comitati provinciali di cui al primo comma, a parziale modifica
dell'articolo  34  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639, fanno parte, in rappresentanza del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  i  direttori degli uffici del
lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti."
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AGGIORNAMENTO (8)
  La  L. 10 luglio 1984, n.335 ha disposto (con l'articolo unico) che
"  Degli  organi  collegiali di cui agli articoli 33 e 34 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30 aprile 1970, n. 639, fa parte,
limitatamente  al  territorio  della  regione Trentino-Alto Adige, un
rappresentante   della   regione   stessa.";   e  che  "Dei  comitati
provinciali  dell'Istituto  nazionale della previdenza sociale presso
la  regione Trentino-Alto Adige, a parziale modifica dell'articolo 34
del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639,
fanno  parte,  in  rappresentanza  del  Ministero  del lavoro e della
previdenza  sociale,  i  direttori  degli  uffici  del lavoro e della
massima  occupazione  territorialmente  competenti,  i  quali possono
farsi   rappresentare,   in   singole   sedute,   da  un  funzionario
dell'ufficio   all'uopo   delegato,  di  qualifica  non  inferiore  a
direttore di sezione o equiparata."