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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1970, n. 639

Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
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Testo in vigore dal:  28-3-1989
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Art. 33

((In ogni capoluogo di regione e istituito un comitato regionale dell'Istituto composto da:
1) dodici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;
3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;
4) un rappresentante dell'ente regione;
5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro o dell'ispettorato regionale del lavoro;
6) il dirigente della locale ragioneria regionale dello Stato od un funzionario del medesimo ufficio dallo stesso designato;
7) il dirigente della sede regionale dell'Istituto;
8) i presidenti dei comitati provinciali della regione))
.
Il comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
((I membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale))
.
Il comitato, nella seduta di insediamento che deve essere convocata dal membro più anziano di età entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, elegge il presidente tra i membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed un vice presidente tra i membri rappresentanti dei datori di lavoro. Le nomine anzidette sono deliberate a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il comitato. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta la prescritta maggioranza dei voti.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N.88))
(2) (4) (8)
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 18 maggio 1972, n. 96 (in G.U. 1a s.s. n. 134 del 24.05.1972) ha dichiarato " in applicazione dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui non prevede che l'Amministrazione regionale siciliana sia rappresentata nel Comitato regionale dell'INPS."
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 agosto 1972, n.466 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Degli organi collegiali di cui agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 639, fa parte, limitatamente al territorio della Regione siciliana, un rappresentante della Regione stessa, designato dall'assessore del lavoro e della cooperazione.
"Del comitato regionale di cui al comma precedente, a parziale modifica dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte un rappresentante del Ministero del tesoro avente qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparato."
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 10 luglio 1984, n.335 ha disposto (con l'articolo unico) che "Degli organi collegiali di cui agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte, limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, un rappresentante della regione stessa.
Del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale presso la regione Trentino-Alto Adige, a parziale modifica dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte un rappresentante del Ministero del tesoro avente qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata."