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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1970, n. 639

Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
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Testo in vigore dal:  28-3-1989
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, e, in particolare, gli articoli 27 e 29 della legge medesima;
Visti il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Udito il parere della commissione parlamentare prevista all'art. 30 della sopra menzionata legge 30 aprile 1969, n. 153;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

((Sono organi dell'Istituto:
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato esecutivo;
4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse;
5) i comitati regionali;
6) i comitati provinciali;
7) il collegio dei sindaci;
8) il direttore generale))
.
Tutti gli organi centrali, regionali e provinciali disciplinati dal presente decreto sono rinnovati ogni quattro anni. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del termine anche se sono stati nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
Alla scadenza del mandato, i membri degli organi indicati al precedente comma possono essere confermati.
Il presidente dell'istituto ed i vice presidenti possono essere confermati nelle rispettive cariche una sola volta.
Alla scadenza del mandato, tutti gli organi disciplinati dal presente decreto restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.