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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1969, n. 130

Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/1981)
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Testo in vigore dal:  27-6-1981
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Art. 3

Assunzione in servizio


L'assunzione agli impieghi presso gli enti ospedalieri è effettuata, nei limiti dei posti previsti dalle piante organiche, mediante pubblico concorso.
Resta la facoltà dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di stipulare convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di particolari servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate.
L'assunzione per chiamata è ammessa soltanto per speciali categorie del personale esecutivo, per le quali siano state predisposte, di intesa con le organizzazioni sindacali interessate, adeguati criteri selettivi.
in attesa dell'espletamento dei pubblici concorsi per posti resisi vacanti, le amministrazioni ospedaliere in relazione alle esigenze di servizio, secondo la procedura indicata nel comma precedente, possono ricoprirli per incarico temporaneo, non rinnovabile, per la durata massima di sei mesi.
Il conferimento dei posti di interno deve essere effettuato a favore dei dichiarati idonei nell'ultimo concorso, secondo l'ordine della graduatoria; nel caso in cui l'ultimo concorso risalga ad oltre tre anni, deve essere effettuato in favore del candidato che sia in possesso dei requisiti richiesti e che, in seguito ad avviso pubblico dato dall'amministrazione ospedaliera, presenti maggiori titoli da valutarsi secondo i criteri fissati nel presente decreto.
È in facoltà dell'amministrazione mettere a concorso, oltre i posti già disponibili alla data del bando, anche quelli che si rendono vacanti, in dipendenza di collocamento a riposo, nel semestre successivo alla data di pubblicazione della deliberazione che indice il concorso.
Le nomine a tali ultimi posti sono deliberate al verificarsi delle singole vacanze qualora il concorso venga espletato prima.
Il concorso è indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero entro tre mesi dal giorno del verificarsi della vacanza.
Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando deve essere altresì pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" regionale o nel Foglio annunzi legali della provincia.
Il bando indica i posti messi a concorso, il loro numero, i documenti prescritti, i requisiti, le condizioni e, nei concorsi per esami, il programma delle prove relative.
Al bando deve essere data la massima diffusione anche con altri mezzi e deve essere notificato agli enti cui compete per legge la collocazione speciale.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 aprile 1981, n. 168, converito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1981, n. 331, come modificato dall'avviso di rettifica (in G.U. 27/06/1981, n.175) ha disposto (con l'art. 7) che "In attesa dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la durata degli incarichi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e all'art. 78, terzo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data del 2 marzo 1981, può essere prorogata di ulteriori centoventi giorni dalla scadenza degli stessi."