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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1969, n. 128

Ordinamento interno dei servizi ospedalieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1990)
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Testo in vigore dal:  8-5-1969

Art. 49

Funzioni amministrative


I servizi amministrativi e generali assolvono le seguenti principali funzioni:
a) amministrazione del personale sotto l'aspetto economico, assistenziale, giuridico, nonché dal punto di vista della qualificazione professionale;
b) amministrazione economico-finanziaria che comprende il servizio di tesoreria e di cassa; la contabilità di gestione ospedaliera; la predisposizione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi; l'istruttoria degli atti per la determinazione delle diarie e tariffe; l'effettuazione degli impegni di spesa e l'emissione dei mandati di pagamento e degli ordini di riscossione; il controllo contabile delle posizioni retributive; la compilazione dei conti di ricovero e delle altre prestazioni ospedaliere; la tenuta delle partite dei fornitori e di ogni altra ragione di debito;
la liquidazione dei debiti; gli adempimenti fiscali; la rilevazione dei costi e ricavi;
c) amministrazione del provveditorato che comprende la predisposizione degli atti riguardanti ogni acquisto e fornitura; la proposta di capitolati generali e speciali di appalto; la cura della regolare esecuzione dei contratti; le provviste in economia, il riscontro delle fatture dei fornitori e il successivo inoltro per la liquidazione;
d) amministrazione dell'economato che comprende la gestione dei servizi generali di cucina, dispensa, guardaroba, fardelleria, lavanderia, mensa aziendale, magazzini generali ed altri analoghi servizi; il controllo delle merci ricevute; l'effettuazione delle piccole spese di urgenza a rendiconto nei limiti del fondo assegnato;
la tenuta degli inventari dei beni mobili;
e) amministrazione del patrimonio che comprende la gestione degli investimenti immobiliari e dei titoli, obbligazioni ed azioni; gli interventi in collaborazione con il servizio tecnico ai fini della conservazione e dei miglioramenti dei beni immobiliari dell'ente; l'espletamento delle pratiche amministrative concernenti le rinnovazioni edilizie degli impianti, le permute, gli acquisti e le alienazioni; la tenuta degli inventari dei beni immobili;
f) gestione delle spedalità che comprende l'accettazione amministrativa degli infermi; l'accertamento della competenza passiva delle spese di spedalità ed il relativo contenzioso amministrativo; la elaborazione di schemi di convenzione per prestazioni assistenziali;
g) attività legale che comprende il patrocinio e la consulenza legale dell'ente ospedaliero, nonché la vigilanza sulle pratiche affidate dal consiglio di amministrazione a patrocinatori esterni;
h) gestione tecnica che comprende l'ordinaria e straordinaria manutenzione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente; la direzione delle officine interne; le operazioni di stima, le perizie tecniche e la progettazione, direzione ed esecuzione di nuove costruzioni ed impianti; la vigilanza sulla esecuzione di progetti ed opere affidati a tecnici esterni dall'amministrazione.