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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1969, n. 128

Ordinamento interno dei servizi ospedalieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1990)
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Testo in vigore dal:  8-5-1969

Art. 35

Servizio di assistenza religiosa


Gli ospedali devono disporre di un servizio di assistenza religiosa.
L'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica è determinato dai regolamenti interni, deliberati dagli enti ospedalieri, d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio.
L'organizzazione interna dell'assistenza religiosa agli infermi è stabilita d'accordo con la direzione sanitaria, in modo che qualsiasi cerimonia o manifestazione religiosa sia coordinata con i servizi ospedalieri.
Tutto il personale è tenuto a trasmettere alla direzione sanitaria le richieste di assistenza religiosa a lui rivolte da infermi di qualunque religione.
La direzione sanitaria provvede a reperire i ministri di religione diversa dalla cattolica secondo la richiesta dell'infermo.
Il relativo onere è a carico dell'ente ospedaliero.