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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1968, n. 488

Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal:  1-1-2007
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Art. 5


Ferme restando le vigenti disposizioni sulla contribuzione figurativa, nonché quelle per l'acquisizione del diritto, l'importo annuo delle pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, da liquidare con decorrenza successiva al 30 aprile 1968, si determina applicando alla retribuzione annua pensionabile la percentuale indicata nell'annessa tabella D, in corrispondenza all'anzianità di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa.
Per retribuzione annua pensionabile si intende la terza parte della somma delle retribuzioni determinati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, estese all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dall'articolo 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, risultanti dalle ultime 156 settimane coperte da contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa antecedenti la data di decorrenza della pensione. A tal fine, con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il 31 dicembre 1968 sarà stabilito un nuovo sistema di versamento dei contributi dovuti all'assicurazione generale predetta, che consenta la rilevazione diretta della retribuzione assoggettata a contributo.
((13))

Per i periodi rispetto ai quali non è possibile la rilevazione sopra prevista, l'ammontare delle retribuzioni soggette a contributo per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti percepite nelle ultime 156 settimane di contribuzione si desume da dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro nella forma e con le modalità contenute in apposito modulo fornito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che dovrà attestare, fra l'altro, la corrispondenza dei dati alle scritture del libro paga e l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi nella misura dovuta sull'intero importo delle retribuzioni.
Non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni che superino il limite massimo della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione, aumentato del 5 per cento.
La dichiarazione di cui sopra deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale contestualmente alla domanda di pensionamento e comunque non oltre 60 giorni.
La retribuzione pensionabile, ove non possa essere accertata applicando i criteri di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, è determinata direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in misura pari a 52 volte la retribuzione settimanale indicata nell'annessa tabella C, in corrispondenza alla 156ª parte, eventualmente arrotondata per eccesso, dei contributi base delle ultime 156 settimane coperte da contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa precedenti la data di decorrenza della pensione. Tale sistema di calcolo si applica, in particolare, allorché la dichiarazione di cui al comma precedente risulti incompleta o non sia presentata entro il termine previsto, quando il datore di lavoro non sia soggetto all'obbligo della tenuta del libro paga, nonché quando la contribuzione si effettua su salari medi o convenzionali. In questo ultimo caso la retribuzione pensionabile si determina sulla base delle retribuzioni medie o convenzionali medesime.
Per i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi e di giornalieri di campagna ed assimilati la misura delle retribuzioni da prendere in considerazione, ai fini del calcolo della pensione, per i periodi di attività lavorativa in qualunque tempo prestata anteriormente alla emanazione dei decreti previsti nel primo comma del successivo articolo 28, è quella stabilita nel terzo comma dell'articolo medesimo.
Ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile da desumersi dai contributi figurativi, si fa riferimento, per ogni contributo base, alla corrispondente retribuzione indicata nella annessa tabella C.
Nei casi in cui il numero complessivo dei contributi settimanali obbligatori e figurativi che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 156, le operazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con riferimento alle settimane di contribuzione obbligatoria in costanza di lavoro e figurativa esistenti.
L'ammontare delle pensioni liquidate con le norme che precedono, eventualmente integrato ai sensi dello articolo 11, non può essere inferiore a quello dei trattamenti minimi previsti dal presente decreto, semprechè siano dovuti.
La pensione annua determinata con le norme di cui al presente articolo è ripartita in 13 rate mensili ed è corrisposta in rate bimestrali anticipate.
In caso di cessazione dal diritto alla pensione nel corso del primo mese del bimestre non si procede al recupero del rateo di pensione corrisposto in eccedenza.
Alle pensioni liquidate a norma del presente articolo non si applica la disciplina sul differimento della liquidazione di cui all'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato con l'articolo 20 della legge 21 luglio 1965, n. 903.
Ove dopo la consegna del certificato di pensione allo interessato sia richiesto il riconoscimento di contributi figurativi, siano presentate tessere assicurative o versati contributi dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, entro i termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione medesima è riliquidata con effetto dalla data di decorrenza originaria, secondo le norme in base alle quali essa è stata calcolata.
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AGGIORNAMENTO (13)
La L. 27 dicembre 2006, n.296 ha disposto (con l'art. 1, comma 7777) che "L'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge."