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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1968, n. 488

Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal:  27-8-1972
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Art. 31


Le assicurate con la qualifica di impiegate ed i loro superstiti titolari di pensione, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidata con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952, possono ottenere, a domanda, che ai rispettivi trattamenti siano applicate le norme di cui agli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 nel testo modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, qualora il trattamento di pensione risultante dall'applicazione delle norme sopra citate sia più favorevole di quello spettante a norma dell'art. 1, lettera b), della legge 26 novembre 1955, n. 1125.
L'ammontare del nuovo trattamento di pensione è determinato sull'importo dei contributi corrispondenti alle pensioni base in essere al 31 dicembre 1951, in conformità alla tabella allegata al presente decreto contrassegnata dalla lettera E.
((Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle pensioni in essere al 1 maggio 1968 ed hanno effetto dal 1 gennaio 1952))
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