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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1968, n. 488

Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal:  24-8-1972
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Art. 28


A decorrere dal 1 agosto 1968 e fino al 31 dicembre 1970, i contributi base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono dovuti nelle misure stabilite dalla tabella A allegata al presente decreto per la categoria dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e nelle misure stabilite dalla successiva tabella B, divise per sei, per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate.
Le classi di contribuzione di cui alle tabelle A e 8 citate nel comma precedente, sono individuate moltiplicando, rispettivamente, per ventisei la retribuzione giornaliera dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e per sei la retribuzione giornaliera dei giornalieri di campagna ed assimilati.
Dal 1 agosto 1968 e fino all'emanazione dei decreti ministeriali previsti nel primo comma, le retribuzioni medie giornaliere da prendersi a base per il calcolo dei contributi sono stabilite nelle seguenti misure: per la categoria dei salariati fissi, L. 2.370; per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, L. 2.670.
La misura dei contributi integrativi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni per le suddette categorie è stabilita nel 3 per cento delle retribuzioni medie determinate nelle forme sopra indicate, di cui il 2 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori.
I contributi integrativi di cui al comma precedente sono dovuti, per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati, in ragione di 26 giornate per ogni mese di lavoro.
Non si applica, ai fini della riscossione dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli subordinati, l'art. 5, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
Qualora, in applicazione dell'art. 15, comma secondo, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia sospesa, in tutto o in parte, la riscossione dei contributi agricoli unificati, di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e successive modificazioni ed integrazioni e la sospensione sia comunque determinata in rapporto all'ammontare complessivo di tali contributi, detto ammontare deve essere calcolato tenendo conto di tutti indistintamente i contributi medesimi, ivi compresi quelli esclusi, per disposizione di legge, dell'applicazione dell'articolo 15, comma secondo, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 1 luglio 1972, n. 287, convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1972, n. 459 ha disposto (con l'art. 8) che "Le disposizioni dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, continuano ad avere efficacia anche dopo il 31 dicembre 1970".