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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1968, n. 680

Regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, concernente regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1999)
Testo in vigore dal:  19-6-1968

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1103, relativa alla disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di sanità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, relativa alla disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1968

SARAGAT MORO - MARIOTTI - REALE - GUI - Bosco

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1968

Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 2. - GRECO