DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 176. 
          (Indennita' di richiamo dal servizio all'estero) 
 
  1. Al personale in servizio all'estero che e' richiamato in  Italia
spetta un'indennita' per fare  fronte  alle  spese  connesse  con  la
partenza dalla sede nonche' con le esigenze derivanti dal rientro  in
Italia. 
  2. L'indennita' di richiamo e' corrisposta nella misura di quindici
ottavi di un'indennita' di  servizio  mensile,  che  viene  calcolata
applicando all'indennita' base mensile di ciascun dipendente un unico
coefficiente di maggiorazione, fissato all'inizio di  ogni  anno  con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base
della media dei coefficienti di maggiorazione stabiliti per tutta  la
rete estera. Essa viene accreditata all'atto del trasferimento  dalla
sede all'estero nella valuta di pagamento, con gli eventuali  aumenti
spettanti per situazione di famiglia calcolati a norma  dell'articolo
173. (52) 
  ((3. L'indennita' di rientro spetta nella misura del 50  per  cento
al dipendente che ha condiviso a qualsiasi  titolo  l'abitazione  con
altro dipendente nella maggior parte dell'ultimo anno  precedente  al
rientro in Italia)). 
 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47, comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  hanno  effetto  a
decorrere dal 1  gennaio  1999  salvo  quanto  disposto  al  comma  2
dell'articolo 46 che ha effetto a partire dalla data  di  entrata  in
vigore del decreto stesso." 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 4, comma 6,
lettera c)) che "Ai medesimi fini di cui al  comma  2,  si  applicano
altresi', limitatamente all'anno 2012, senza successivi recuperi,  le
seguenti misure temporanee e straordinarie in materia di  trattamento
economico del personale  all'estero  di  cui  alla  parte  terza  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: 
    c) l'indennita' di  richiamo  dal  servizio  all'estero  prevista
dall'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  18
del 1967 e' corrisposta  nella  misura  del  20  per  cento  rispetto
all'importo attuale". 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
319) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 2015.