DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 29-5-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 157. 
                           (Retribuzione) 
 
  ((La retribuzione annua base e' fissata dal  contratto  individuale
sulla base del costo della vita, delle retribuzioni,  comprensive  di
tutti  i  benefici  aggiuntivi,  corrisposte  nella  stessa  sede  da
organizzazioni internazionali,  rappresentanze  diplomatiche,  uffici
consolari e istituzioni culturali di  altri  Paesi,  in  primo  luogo
dell'Unione europea, nonche' delle condizioni del mercato del  lavoro
locale, pubblico e privato, per mansioni  lavorative  assimilabili  a
quelle svolte dagli impiegati di cui al presente titolo. Il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale a  tale  fine
si  avvale,  ove  possibile,  di  agenzie  specializzate  a   livello
internazionale. Si tiene altresi'  conto  delle  indicazioni  fornite
annualmente dalle organizzazioni sindacali, anche sulla scorta  delle
risultanze fornite dalle agenzie specializzate. La retribuzione  deve
comunque essere congrua e adeguata  a  garantire  l'assunzione  degli
elementi piu' qualificati. 
  La  retribuzione  annua  base  e'  suscettibile  di  revisione   in
relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al  primo
comma. 
  La retribuzione annua base e'  determinata  in  modo  uniforme  per
Paese  e  per  mansioni  omogenee.  Puo'  essere  consentita  in  via
eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi
che presentino un divario particolarmente sensibile nel  costo  della
vita)). 
  La retribuzione e' di norma fissata e corrisposta in valuta locale,
salva la possibilita' di ricorrere ad altra  valuta  in  presenza  di
particolari motivi. Agli  effetti  di  cui  al  presente  titolo,  il
corrispettivo in lire della retribuzione corrisposta all'estero viene
calcolato secondo un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'art.
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