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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal:  5-3-1967

Art. 80

(Commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri)


Per l'esame delle questioni relative agli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri è istituita una Commissione consultiva.
Nel quadro della programmazione finanziaria e tecnica di cui all'art. 79, la Commissione:
esprime al Ministro parere circa la scelta, l'acquisto, la costruzione, il riattamento, la locazione e l'arredamento degli immobili all'estero per uffici, residenze e sedi di istituti scolastici e culturali o comunque necessari all'Amministrazione;
esamina le proposte ed i progetti ad essa sottoposti dalla Direzione generale del personale e della amministrazione ed esprime il proprio parere sotto il profilo tecnico, artistico e funzionale;
propone l'assunzione di dati documentali utili e l'effettuazione di sopralluoghi e ricognizioni per acquisire gli eventuali ulteriori elementi di giudizio necessari alla valutazione delle questioni in esame;
suggerisce i criteri generali cui deve ispirarsi la progettazione;
propone i criteri per l'utilizzazione dei fondi di bilancio per la manutenzione ordinaria e straordinaria;
studia i problemi relativi all'arredamento e alle dotazioni formulando proposte in merito;
esprime parere su tutte le questioni che, in materia, il Ministro ritenga di deferire al suo esame.
La Commissione è composta di un ambasciatore in servizio o a riposo che la presiede, del direttore generale del personale, dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di tre funzionari del Ministero degli affari esteri, del direttore generale delle antichità e belle arti, del provveditore alle opere pubbliche del Lazio, di un ispettore generale del Genio civile, di un docente universitario di architettura, di un docente di arredamento e decorazione dell'Accademia di belle arti, dell'ingegnere architetto capo o dell'ingegnere architetto del Ministero e di un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato - ispettorato generale di finanza - di qualifica non inferiore a ispettore generale.
Il presidente della Commissione è sostituito in caso di assenza dal direttore generale del personale.
Allorchè sono all'esame questioni relative a immobili adibiti ad uso di istituzioni culturali o delle collettività, partecipa alle sedute un rappresentante della Direzione generale delle relazioni culturali o un rappresentante della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali.
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario in servizio presso gli uffici di cui all'art. 79.
La Commissione è nominata per la durata di tre anni con decreto del Ministro per gli affari esteri.
Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute della Commissione per consultazioni altri funzionari ed esperti. Il regolamento può apportare modifiche alla composizione della Commissione.