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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2025)
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Testo in vigore dal:  5-7-1977
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Art. 64

(((Finalità del fondo)

Allo scopo di effettuare prontamente i pagamenti delle spese di cui al successivo articolo 66 per le quali già figurino appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, è istituito nel predetto stato di previsione un capitolo denominato "Fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e consolari", con uno stanziamento da fissarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.))