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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal:  23-4-2023
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Art. 34

(Destinazioni e accreditamenti)


I movimenti del personale sono disposti per esigenze di servizio.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 2019, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 NOVEMBRE 2019, N. 132.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 22 APRILE 2023, N. 44))
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La notifica alle autorità del Paese in cui presta servizio il personale all'estero è effettuata in base alla qualifica risultante dal decreto di destinazione, salvo quanto può essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del Consiglio di amministrazione, per particolari esigenze di servizio.