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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2023
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Art. 144

(Residenze disagiate)


Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per le condizioni di vita o di clima, tenendo anche conto della notevole distanza dall'Italia, e le residenze da considerarsi particolarmente disagiate per le più gravose condizioni di vita o di clima.
((Con le modalità di cui al primo periodo possono essere individuate residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità))
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Il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate è computato, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa, ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Nel servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata e di congedo ordinario o di ferie. Il dipendente in costanza di servizio o i superstiti aventi causa possono rinunciare alle maggiorazioni già acquisite relativamente ai periodi di servizio anteriori al 1° luglio 2015 le cui quote di pensione sono calcolate con il sistema contributivo. Non possono essere oggetto di rinuncia le maggiorazioni già utilizzate per la liquidazione di trattamenti pensionistici. (21) (52)
Ai fini del computo del servizio in particolari sedi richiesto dagli articoli 107, 122 e 127, il periodo di servizio nelle residenze particolarmente disagiate è valutato con un aumento di sei dodicesimi.
Il personale in servizio nelle residenze particolarmente disagiate è trasferito; a richiesta, dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza. Salvo che con il consenso dell'interessato o per particolari esigenze di servizio, il predetto personale non può essere destinato a prestare servizio consecutivamente in altra sede particolarmente disagiata.
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AGGIORNAMENTO (21)

Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 46 che ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso."
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AGGIORNAMENTO (52)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 319) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 2015.