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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 143

(Congedi e permessi al personale all'estero)
1. La durata del congedo ordinario o delle ferie del personale in servizio all'estero è aumentata, per le necessità inerenti al servizio, di un decimo, in relazione al periodo di effettivo servizio ivi prestato.
2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate di cui all'articolo 144, i periodi di congedo ordinario annuale o di ferie stabiliti per gli impiegati civili dello Stato, modificato secondo il disposto del primo comma, sono aumentati, rispettivamente, di 7 e di 10 giorni lavorativi.
3. Il congedo ordinario e le ferie sono irrinunciabili e possono essere fruiti anche in periodi di diversa durata compatibilmente con le esigenze di servizio.
((Il personale in servizio nelle residenze di cui all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, fruisce, nell'arco di un anno, di almeno due periodi di ferie obbligatoriamente trascorsi in un Paese diverso da quello di servizio))
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4. Il congedo ordinario e le ferie possono essere interrotti per motivi di servizio su disposizione del Ministero.
5. I periodi di congedo ordinario e di ferie comprensivi degli aumenti di cui al presente articolo possono essere cumulati fino ad un massimo di quattro mesi. (21)
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AGGIORNAMENTO (21)

Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 46 che ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso."