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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. 1403

Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/1990)
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Testo in vigore dal:  12-1-1966

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 112, recante disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

È approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per la grazia e giustizia il regolamento per la esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1965

SARAGAT MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1965

Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 129. - VILLA