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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1965, n. 1301

Regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/01/2002)
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Testo in vigore dal:  18-12-1965

Art. 4


Gli sportivi, all'atto della affiliazione o iscrizione alle società o associazioni sportive aderenti alle Federazioni sportive del C.O.N.I., debbono presentare un certificato, rilasciato dal sanitario che ha effettuato la vaccinazione, che comprovi l'avvenuta vaccinazione antitetanica.
L'affiliazione o la iscrizione non potrà essere mantenuta se l'affiliato o l'iscritto non si sottoporrà alle rivaccinazioni quadriennali.
Per gli sportivi sono tenuti alle vaccinazioni e rivaccinazioni gli enti gestori per l'assicurazione generale di malattia presso i quali essi sono eventualmente iscritti quali lavoratori, ovvero i Comuni, che sono eventualmente obbligati all'assistenza sanitaria a loro favore. In mancanza, la vaccinazione deve essere effettuata dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto, o da un medico militare, a spese dell'interessato.