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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1965, n. 1116

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1976)
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Testo in vigore dal:  23-10-1965

Art. 32


Il trasferimento di uffici statali alla Regione comporta la successione della Regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento. La consistenza degli immobili, degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero interessato e dal competente Assessore regionale.
Entro un mese dall'avvenuto passaggio dei servizi, un esemplare del verbale e dei prospetti allegati, firmato da tutti gli intervenuti, dovrà essere inviato alla intendenza di finanza della Provincia nella quale ha sede l'ufficio trasferito, ai Ministeri competenti, alla Giunta regionale, e uno sarà acquisito agli atti dello ufficio interessato.