DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1965, n. 1074

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2018)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-3-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
 
  Ai sensi del primo  comma  dell'articolo  36  dello  Statuto  della
Regione  Siciliana,  spettano  alla  Regione,  oltre   alle   entrate
tributarie da essa direttamente deliberate: 
    a) i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74 decimi per  l'anno  2017
e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) afferente all'ambito regionale compresa
quella  affluita,  in  attuazione  di  disposizioni   legislative   o
amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione;
la quota relativa all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,
spettante alla Regione e' convenzionalmente costituita: 
      1)  dall'imposta  netta  risultante  dalle  dichiarazioni   dei
redditi e dei sostituti  di  imposta,  nonche'  dalle  certificazioni
sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei  contribuenti
aventi domicilio fiscale nel territorio regionale; 
      2) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone
fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale; 
      3)  dalle  somme  riscosse  a  seguito   delle   attivita'   di
accertamento  e  di  controllo   effettuate   dalle   amministrazioni
finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi
domicilio fiscale nel territorio regionale; 
    ((a-bis) i 3,64 decimi a decorrere  dall'anno  2017  del  gettito
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente l'ambito  regionale,
determinata  applicando  annualmente   al   gettito   nazionale   IVA
complessivo  affluito  al  bilancio  dello   Stato,   esclusa   l'IVA
all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e  della
quota riservata all'Unione europea a titolo di risorse  proprie  IVA,
l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in  Sicilia
rispetto a quella nazionale, cosi' come risultante dai dati  rilevati
dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile.)) 
    b) i dieci decimi di tutte le altre entrate  tributarie  erariali
riscosse  nell'ambito  del  suo  territorio,  dirette  o   indirette,
comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate  tributarie  il
cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di  oneri
diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative
dello Stato specificate nelle leggi medesime. 
  Ai sensi del secondo comma dell'art.  36  dello  Statuto  competono
allo Stato le entrate derivanti: 
    a) dalle imposte di produzione; 
    b) dal monopolio dei tabacchi; 
    c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale. 
  Le entrate previste nelle lettere precedenti  sono  indicate  nelle
annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte integrante del  presente
decreto. 
  Con  ((decreti))  del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,
((adottati)) previa  intesa  con  la  Regione,  sono  determinate  le
modalita'   attuative   del   primo   comma   per   quanto   riguarda
l'attribuzione a titolo di  acconto  e  successivo  conguaglio  della
compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  ((e
della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto)). 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 52, comma 6)
che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
cessano di avere applicazione  le  riserve  all'erario  statale  gia'
disposte ai sensi del primo comma dell'articolo  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  26  luglio  1965,  n.  1074,  con  leggi
entrate in vigore anteriormente."