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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2019
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Art. 44



Il primo pagamento del premio di assicurazione deve essere effettuato in via anticipata entro la data di inizio dei lavori.
Il pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi deve essere effettuato dal datore di lavoro entro il 20 febbraio dell'anno cui la rata si riferisce; contestualmente il datore di lavoro deve effettuare il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente. (63) (64) (77)
((80))

Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente da indicarsi da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio. (63)
((80))
Ove risulti un conguaglio a favore del datore di lavoro, questi lo può detrarre dalla rata anzidetta; sono escluse detrazioni per titoli diversi e per titoli relativi ad anni precedenti a quello cui si riferisce la regolazione. Ove risulti un ulteriore conguaglio di premi a favore del datore di lavoro, l'Istituto effettua il rimborso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 28, salvo i controlli che l'Istituto medesimo intenda disporre. (63) Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'Istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi, nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi, e quant'altro dovuto all'Istituto.
L'Istituto assicuratore non è tenuto a rammentare al datore di lavoro le date delle singole scadenze.
(65)

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AGGIORNAMENTO (63)

La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 55, comma 5) che "I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza".
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AGGIORNAMENTO (64)

Il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Limitatamente all'anno 2000 i termini stabiliti dall'articolo 28, quarto comma, e dall'articolo 44, secondo comma, del testo unico, e successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo".
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AGGIORNAMENTO (65)

Il Decreto 7 febbraio 2001 (in G.U. 15/02/2001, n. 38) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che sono prorogati "al 23 marzo 2001 i termini stabiliti dagli articoli 28 e 44 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, limitatamente all'autoliquidazione 2000/2001, fermo restando che entro il 20 febbraio 2001 dovrà essere corrisposto a titolo di acconto un importo pari al 60% del versamento dovuto al 16 marzo 2000 in dipendenza dell'autoliquidazione 1999/2000".
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AGGIORNAMENTO (77)

Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2014, i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e all'articolo 44, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono differiti al 16 maggio 2014".
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AGGIORNAMENTO (80)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1125) che "Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe di cui al comma 1121 a decorrere dal 1° gennaio 2019, il termine del 31 dicembre previsto dall'articolo 28, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è differito, per il 2019, al 31 marzo dello stesso anno. Per il medesimo anno sono altresì differiti al 16 maggio 2019 i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e sesto comma, e di cui all'articolo 44, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di pagamento del premio in quattro rate ai sensi del citato articolo 44 del testo unico, come integrato dall'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno".