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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1965, n. 959

Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/1987)
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Testo in vigore dal:  28-8-1965

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta:

Art. 1


Salvo quanto disposto dalle successive norme del presente decreto, le funzioni amministrative attribuite ad organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle sue successive modifiche ed integrazioni e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono esercitate dagli organi della Regione Friuli-Venezia Giulia.