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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 749

Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/1998)
Testo in vigore dal:  8-3-1970
aggiornamenti all'articolo

Art. 3


Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi e da retribuire secondo le modalità ed i criteri previsti dalle vigenti disposizioni, non possono superare il numero di 30 ore mensili per ciascun impiegato delle carriere direttive, di concetto ed esecutive, e di 37 ore mensili per il personale delle carriere ausiliarie.
La spesa massima mensile per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo con qualifica inferiore a quella di direttore di divisione e qualifiche equiparate, al personale ausiliario, a quello dei ruoli aggiunti ed a quello non di ruolo, non potrà eccedere la somma pari al corrispettivo di 15 ore mensili, per ciascuna unità di detti personali.
In relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio, aventi carattere straordinario e contingente, il Ministro per il tesoro può autorizzare nell'anno finanziario, disponendo le occorrenti variazioni di bilancio, prestazioni straordinarie in eccedenza ai limiti mensili di orario e di spesa previsti dai precedenti commi, fino ad un massimo del 50 per cento dei limiti stessi e per una spesa complessiva non eccedente l'importo annuo di L. 7.000 milioni.
Per il personale delle Amministrazioni dello Stato, appresso indicato, il numero di ore di lavoro straordinario, previsto da particolari norme di legge o di regolamento, è modificato come segue:
a) 30 ore mensili, per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e per quello della Corte dei conti, indicato nell'art. 19 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
b) 60 ore mensili, per il personale della carriera ausiliaria in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, in applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282;
c) 32 ore mensili, salvi i casi indicati dall'art. 18, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, per il personale operaio delle Amministrazioni dello Stato;
d) 30 ore mensili per gli impiegati e 37 ore mensili per gli agenti, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui all'art. 11 della legge 27 maggio 1961, n. 465;
e) 30 ore mensili, salve particolari necessità di servizio, in applicazione dell'art. 37 della legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Per il personale statale non indicato nel precedente comma, chiamato a compiere, in virtù di particolari norme di legge o di regolamento, prestazioni straordinarie in limiti superiori a quelli di carattere generale stabiliti nei primi due commi del presente articolo, il numero di ore mensili autorizzabile alla data del 31 dicembre 1964 in base alle norme stesse, è ridotto del 37,50 per cento.
Il numero di ore di lavoro straordinario indicato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, e successive modificazioni, per l'attribuzione dell'indennità di Gabinetto, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, è modificato come segue:
a) 50 ore mensili, per il personale con qualifica non inferiore a ispettore generale e qualifiche equiparante;
b) 57 ore mensili, per il personale con qualifica di direttore di divisione o di segretario capo e qualifiche equiparate;
c) 60 ore mensili per il personale con qualifica inferiore a quella di direttore di divisione o di segretario capo e qualifiche equiparate.
L'indennità di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, dovuta al personale per le prestazioni inerenti ai lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, è ragguagliata a quella prevista dal precedente comma.
La riduzione del 37,50 per cento si applica, con i criteri previsti dal precedente quinto comma, anche alle indennità, agli assegni ed ai compensi, comunque denominati, non indicati nel presente articolo, commisurati ad un numero di ore di lavoro straordinario.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le prestazioni di lavoro straordinario richieste al personale appresso indicato delle seguenti aziende autonome dello Stato:
a) Amministrazione dei Monopoli di Stato - personale degli stabilimenti per la lavorazione dei generi di monopolio;
b) Azienda nazionale autonoma delle strade - personale addetto ai servizi di sgombero neve e di ripristino del transito lungo le strade statali;
c) Azienda autonoma ferrovie dello Stato - personale di esercizio;
d) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - personale addetto ai servizi esecutivi;
e) Azienda di Stato per i servizi telefonici - personale addetto ai servizi esecutivi.
La spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, da tutto il personale delle Aziende e Amministrazioni indicate nel precedente comma, non deve superare quella sostenuta nell'esercizio 1963-64 e per il personale delle Aziende delle poste e delle telecomunicazioni lo stanziamento che risulterà inscritto in bilancio per l'anno 1965. (1) (1a) (1b)
((2a))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 28 luglio 1967, n. 594 ha disposto (con l'art. 1) che "Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è aumentato, per quanto riguarda la Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di lire 42.000.000."
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AGGIORNAMENTO (1a)
La L. 27 luglio 1967, n. 621 ha disposto (con l'art. 2) che "In conseguenza delle provvidenze previste nel precedente articolo, a partire dall'anno finanziario 1968, il limite della spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è ridotto ulteriormente di lire 3.300 milioni."
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AGGIORNAMENTO (1b)
La L. 2 maggio 1969, n. 250, nel modificare la L. 27 luglio 1967, n. 621, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico) che "a partire dall'anno finanziario 1968, a modifica dell'articolo 2 della citata legge n. 621, il limite di spesa annuo relativo alle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è ridotto di lire 2.250.000.000 anziché di lire 3.300.000.000"."
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AGGIORNAMENTO (2a)
La L. 11 febbraio 1970, n. 27 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "il limite di spesa annua relativo alle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, è elevato di lire 1.975 milioni dal 1 gennaio 1970 e di lire 3.950 milioni dal 1 gennaio 1971."