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LEGGE 9 giugno 1964, n. 615

Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/2023)
Testo in vigore dal:  15-8-1964

Art. 3


I provvedimenti di esecuzione del piano sono addottati dal veterinario provinciale. Potranno essere eseguiti d'ufficio, con la procedura stabilita dalle vigenti leggi, a spese degli interessati che non vi adempiano spontaneamente.