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LEGGE 9 giugno 1964, n. 615

Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/2023)
Testo in vigore dal:  6-1-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 2



Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi bovina, ovina e caprina è attuato mediante piani nazionali di profilassi e di risanamento. In questi saranno stabiliti le misure per la protezione degli allevamenti indenni ed i casi in cui sono obbligatori i trattamenti immunizzanti, l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti.
In tali provvedimenti potrà, inoltre, essere previsto l'obbligo della denuncia di cui all'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e dell'applicazione di norme di polizia veterinaria per i casi di tubercolosi bovina non clinicamente manifesta, accertata con la prova allergica o con idonee prove di laboratorio, e per i casi di brucellosi bovina evidenziata con idonee prove di laboratorio anche in assenza delle manifestazioni di cui al primo comma dell'articolo 105 del regolamento di polizia veterinaria.
I contravventori alle misure obbligatorie stabilite nei piani di profilassi e di risanamento sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.
Ai proprietari dei bovini abbattuti sarà corrisposta una indennità nella misura e secondo i criteri e le modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, previo parere della commissione di cui al successivo ottavo comma.
Tale indennità, pur restando variabile in rapporto alla entità del danno subito dai proprietari di bovini abbattuti perché affetti da tubercolosi o da brucellosi, non dovrà essere in ogni caso superiore a L. 240.000 a capo.
Per favorire il completamento delle operazioni di risanamento degli allevamenti non ancora risanati da tubercolosi, brucellosi e leucosi ai proprietari di bestiame bovino che non hanno diritto alla maggiorazione di cui al sesto comma o che vi abbiano rinunciato, nonché ai proprietari di ovini e caprini, spettano le seguenti maggiorazioni:
1) del 20 per cento quando i capi infetti da abbattere, in relazione ai capi detenuti in azienda, sono compresi fra il 20 e il 29 per cento;
2) del 30 per cento quando sono fra il 30 e il 49 per cento;
3) del 40 per cento quando sono oltre il 49 per cento. (40)
Le maggiorazioni sono concesse a condizione che tutti i capi infetti siano abbattuti ed interamente sostituiti entro il termine massimo di ventiquattro mesi con altri capi sani dello stesso allevamento o provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi o da leucosi o indenni o ufficialmente indenni da brucellosi. (40)
Nei casi di abbattimento in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti tale indennità potrà essere corrisposta fino alla misura massima di L. 440.000 a capo.
Ai proprietari di una quantità di bestiame bovino non superiore ai dieci capi, al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennità di abbattimento è aumentata del 50 per cento.
Ai proprietari degli ovini e caprini infetti abbattuti sarà corrisposta una indennità pari a L. 40.000 a capo.
I piani di profilassi e di risanamento nazionali sono approvati con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere di una commissione presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità è composta:
da un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;
dall'ispettore generale capo dei Servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
da due funzionari della carriera direttiva del Ministero della sanità, rispettivamente, amministrativa e dei veterinari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;
da un rappresentante dell'Unione nazionale delle province d'Italia;
da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia; da un rappresentante dell'Associazione italiana degli allevatori; da due rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri; da un rappresentante degli agricoltori; da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, tutti scelti dal Ministro per la sanità su terne presentate dalle associazioni più rappresentative delle singole categorie.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanità.
La commissione è nominata con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
(5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (25) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)(35) (36) (37) (38) (39) (40)(41) (42)
((43))
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AGGIORNAMENTO (5)

Il Decreto 30 novembre 1985 (in G.U. 09/05/1986, n. 106), nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perché affetti da tubercolosi o da brucellosi stabilita per l'anno 1983 in L. 264.000 per capo, confermata per l'anno 1984, viene riconfermata con decorrenza 1° gennaio 1985".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti perché affetti da brucellosi è stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1985, in L. 58.100 per capo".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il Decreto 30 luglio 1986 (in G.U. 01/10/1986, n. 228), nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33, ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche da corrispondersi ai proprietari di bovini e bufalini abbattuti perché affetti da tubercolosi o da brucellosi è stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1986, in L. 370.000 a capo";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1986, in L. 678.000 per capo";
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche, da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti perché affetti da brucellosi è stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1986 in L. 61.000 per capo".
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AGGIORNAMENTO (8)

Il Decreto 10 gennaio 1989 (in G.U. 27/04/1989, n. 97) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti nel corso dell'anno 1987 perché affetti da tubercolosi o da brucellosi è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1987 in L. 381.000 a capo".
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento da corrispondere per bovini e bufalini, quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1987, per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1987, in L. 698.000 a capo".
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti nel corso dell'anno 1987 perché affetti da brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1987, in L. 64.000 per capo."
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AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 30 maggio 1989 (in G.U. 24/07/1989, n. 171) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modifiche, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti nel corso dell'anno 1988 perché affetti da tubercolosi o da brucellosi è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1988 in L. 427.000 a capo";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1988, per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1988, in L. 782.000 a capo";
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti nel corso dell'anno 1988 perché affetti da brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1988, in L. 67.000 per capo".
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AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 15 gennaio 1990 (in G.U. 22/03/1990, n. 68) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti nel corso dell'anno 1989 perché affetti da brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1989, in L. 68.000 per capo".
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AGGIORNAMENTO (11)

Il Decreto 22 dicembre 1990 (in G.U. 04/09/1991, n. 207) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti perché affetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1989 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1989 in L. 68.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1990".
Il Decreto 22 dicembre 1990 (in G.U. 04/09/1991, n. 207) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che ""La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perché affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1989 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1989 in L. 465.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1990";
- (con l'art. 1, comma 2) "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1989 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1989, in L. 852.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1990";
- (con l'art. 1, comma 3) "La misura di cui ai commi 1 e 2 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
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AGGIORNAMENTO (12)

Il Decreto 16 febbraio 1993 (in G.U. 30/09/1993, n. 230) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché affetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1991 in L. 81.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 1992 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1992";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti nel corso del 1992 perché affetti da brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1992 in L. 90.000".
Il Decreto 16 febbraio 1993 (in G.U. 30/09/1993, n. 230) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perché affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1991 in L. 488.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 1992 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1992";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1991 in L. 895. 000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 1992 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1992";
- (con l'art. 1, comma 3) che "La misura di cui ai commi 1 e 2 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
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AGGIORNAMENTO (13)

Il Decreto 4 giugno 1993 (in G.U. 11/11/1993, n. 265) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché affetti da brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1993 in L. 89.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1993";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché affetti da brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1993 in L. 99.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1993".
Il Decreto 4 giugno 1993 (in G.U. 11/11/1993, n. 265) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perché affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini, è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1993 in L. 517.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1993";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1993 in L. 949.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1993";
- (con l'art. 1, comma 3) che "La misura di cui ai commi 1 e 2 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
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AGGIORNAMENTO (14)

Il Decreto 6 giugno 1994 (in G.U. 25/10/1994, n. 250) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché affetti da brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1994 in L. 99.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1994";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché affetti da brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1994 in L. 104.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1994".
Il Decreto 6 giugno 1994 (in G.U. 25/10/1994, n. 250) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perché affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini, è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1994 in L. 574.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1994";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1994 in L. 1.053.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1994";
- (con l'art. 1, comma 3) che "La misura di cui ai commi 1 e 2 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
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AGGIORNAMENTO (15)

Il Decreto 6 febbraio 1996 (in G.U. 06/06/1996, n. 131) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché affetti da brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 114.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1995";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché affetti da brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 120.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1995".
Il Decreto 6 febbraio 1996 (in G.U. 06/06/1996, n. 131) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini, è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 631.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1995";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 1.158.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1995";
- (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento previsto dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti di tubercolosi e brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 603.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1995;
- (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento previsto dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 1.106.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1995";
- (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
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AGGIORNAMENTO (16)

Il Decreto 20 aprile 1996 (in G.U. 20/09/1996, n. 221) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
(con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché affetti di brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 125.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1996";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini, iscritti ai libri genealogici, abbattuti perché affetti da brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 133.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1996";
- (con l'art. 2, comma 3) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché affetti di brucellosi stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 120.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1996 per gli animali non iscritti ai libri genealogici abbattuti nel corso dell'anno 1996".
Il Decreto 20 aprile 1996 (in G.U. 20/09/1996, n. 221) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché affetti da tubercolosi, da brucellosi, da leucosi enzootica dei bovini, è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 663.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1996";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 1.216.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1996";
- (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti di tubercolosi e brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 627.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1996";
- (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 1.150.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1996";
- (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
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AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 9 dicembre 1996 (in G.U. 11/04/1997, n. 84) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti di brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1997 in L. 135.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1997";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini, iscritti ai libri genealogici, abbattuti perché infetti di brucellosi, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 133.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1997 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1997";
- (con l'art. 2, comma 3) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti di brucellosi stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 120.000 a capo, confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1996, rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1997 per gli animali non iscritti ai libri genealogici abbattuti nel corso dell'anno 1997".
Il Decreto 9 dicembre 1996 (in G.U. 11/04/1997, n. 84) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti di tubercolosi, di brucellosi e di leucosi enzootica dei bovini, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 663.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1997 per gli animali iscritti e non iscritti ai libri genealogici abbattuti nel corso dell'anno 1997";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 1.216.000 a capo rinane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1997 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1997";
- (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti di tubercolosi e brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1997 in L. 671.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1997";
- (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1997 in L. 1.230.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1997";
- (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
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AGGIORNAMENTO (18)

Il Decreto 22 gennaio 1998 (in G.U. 17/06/1998, n. 139) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti di brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1998 in L. 141.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1998";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini, iscritti ai libri genealogici, abbattuti perché infetti di brucellosi, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996, in L. 133.000 a capo, rimane confermata con decorrenza 1 gennaio 1998 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1998";
- (con l'art. 2, comma 3) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti di brucellosi stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 120.000 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1998 per gli animali non iscritti ai libri genealogici abbattuti nel corso dell'anno 1998".
Il Decreto 22 gennaio 1998 (in G.U. 17/06/1998, n. 139) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti di tubercolosi, di brucellosi e di leucosi enzootica dei bovini, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 663.000 a capo, confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1997, rimane confermata con decorrenza 1 gennaio 1998 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1998";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 1.216.000 a capo, confermata per l'anno 1997, rimane confermata con decorrenza 1 gennaio 1998 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1998";
- (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1997 in L. 671.000 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1998 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1998";
- (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1997 in L. 1.230.000 a capo, rimane confermata con decorrenza 1 gennaio 1998 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1998";
- (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
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AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 22 aprile 1999 (in G.U. 13/07/1999, n. 162) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti di brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1999 in L. 145.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1999";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini, iscritti ai libri genealogici, abbattuti perché infetti di brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1999 in L. 146.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1999";
- (con l'art. 2, comma 3) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti di brucellosi è stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1999 in L. 132.000 a capo per gli animali non iscritti ai libri genealogici abbattuti nel corso dell'anno 1999".
Il Decreto 22 aprile 1999 (in G.U. 13/07/1999, n. 162) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti di tubercolosi, di brucellosi e di leucosi enzootica dei bovini, confermata in L. 663.000 a capo, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, rimane confermata con decorrenza 1 gennaio 1999 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1999";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, confermata in L. 1.216.000 a capo, con decorrenza 1 gennaio 1998 rimane confermata con decorrenza 1 gennaio 1999 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1999";
- (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi, confermata in L. 671.000 a capo, con decorrenza dal 1 gennaio 1998 rimane confermata con decorrenza 1 gennaio 1999 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1999";
- (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, confermata in L. 1.230.000 a capo, con decorrenza dal 1 gennaio 1998 rimane confermata con decorrenza 1 gennaio 1999 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1999";
- (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
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AGGIORNAMENTO (20)

Il Decreto 23 febbraio 2000 (in G.U. 31/05/2000, n. 125) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti di brucellosi, stabilita a decorrere dal 1o gennaio 1999 in L. 145.000 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1o gennaio 2000 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2000;
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti di brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1o gennaio 2000 in L. 155.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2000".
Il Decreto 23 febbraio 2000 (in G.U. 31/05/2000, n. 125) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti di tubercolosi, di brucellosi e di leucosi enzootica dei bovini, già confermata in L. 663.000 a capo, con decorrenza 1o gennaio 1999, rimane confermata con decorrenza 1o gennaio 2000 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2000";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, confermata in L. 1.216.000 a capo, con decorrenza 1o gennaio 1999 rimane confermata con decorrenza 1o gennaio 2000 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2000";
- (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in L. 679.000 a capo, con decorrenza dal 1o gennaio 2000 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2000";
- (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in L. 1.245.000 a capo, con decorrenza dal 1o gennaio 2000 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2000";
- (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
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AGGIORNAMENTO (21)

Il Decreto 1 marzo 2001 (in G.U. 18/05/2001, n. 114) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti di brucellosi, stabilita a decorrere dal 1o gennaio 1999 in L. 145.000 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1o gennaio 2001 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2001";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti di brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1o gennaio 2001 in L. 175.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2001".
Il Decreto 1 marzo 2001 (in G.U. 18/05/2001, n. 114) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti di tubercolosi, di brucellosi e di leucosi enzootica dei bovini, già confermata in L. 663.000 a capo, con decorrenza 1o gennaio 1999, rimane confermata con decorrenza 1o gennaio 2001 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2001";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, confermata in L. 1.216.000 a capo, con decorrenza 1o gennaio 1999, rimane confermata con decorrenza 1o gennaio 2001 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2001";
- (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in L. 693.000 a capo, con decorrenza dal 1o gennaio 2001 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2001";
- (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in L. 1.270.000 a capo, con decorrenza dal 1o gennaio 2001 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2001";
- (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
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AGGIORNAMENTO (22)

Il Decreto 28 giugno 2002 (in G.U. 20/09/2002, n. 221) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1999 in Euro 74,89 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2002;
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 2001 in Euro 90,38 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2002".
Il Decreto 28 giugno 2002 (in G.U. 20/09/2002, n. 221) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in Euro 345,15 con decorrenza 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2002";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in Euro 633,03 con decorrenza 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2002";
- (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in Euro 366,85 a capo, con decorrenza dal 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2002";
- (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in Euro 672,30 a capo, con decorrenza dal 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2002";
- (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
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AGGIORNAMENTO (23)

Il Decreto 19 giugno 2003 (in G.U. 26/09/2003, n. 224) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2002 in Euro 74,89 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2003 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2003";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2002 in Euro 90,38 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2003 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2003".
Il Decreto 19 giugno 2003 (in G.U. 26/09/2003, n. 224) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in Euro 351,19 con decorrenza 1° gennaio 2003 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2003";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in Euro 644,11 con decorrenza 1° gennaio 2003 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2003";
- (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2002 in Euro 366,85 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2003 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2003";
- (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2002 in Euro 672,30 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2003 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2003";
- (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
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AGGIORNAMENTO (24)

Il Decreto 6 ottobre 2004 (in G.U. 10/12/2004, n. 289) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2003 in Euro 74,89 a capo, viene aumentata a 77,21 con decorrenza dal 1° gennaio 2004 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2004;
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1°³ gennaio 2003 in Euro 90,38 a capo, viene aumentata a 92,03 con decorrenza dal 1° gennaio 2004 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2004".
Il Decreto 6 ottobre 2004 (in G.U. 10/12/2004, n. 289) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in Euro 358,56 con decorrenza 1° gennaio 2004 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2004";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in Euro 657,11 con decorrenza 1° gennaio 2004 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2004";
- (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2003 in Euro 366,85 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2004 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2004";
- (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2003 in Euro 672,30 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2004 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2004";
- (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
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AGGIORNAMENTO (25)

Il Decreto 6 ottobre 2004 (in G.U. 10/12/2004, n. 289) come modificato dal comunicato di rettifica (in G.U. 21/12/2004, n. 298) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in Euro 657,63 con decorrenza 1° gennaio 2004 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2004".
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AGGIORNAMENTO (26)

Il Decreto 3 marzo 2006 (in G.U. 05/04/2006, n. 80) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2004 in Euro 77,21 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2005;
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2004 in Euro 92,03 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2005".
Il Decreto 3 marzo 2006 (in G.U. 05/04/2006, n. 80) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in Euro 366,71 con decorrenza 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2005";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in Euro 672,57 con decorrenza 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2005";
- (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2004 in Euro 366,85 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2005";
- (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2004 in Euro 672,30 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2005";
- (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
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AGGIORNAMENTO (27)

Il Decreto 10 ottobre 2006 (in G.U. 13/12/2006, n. 289) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2005 in Euro 77,21 a capo, viene aumentata a euro 77,78 con decorrenza dal 1° gennaio 2006 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2006;
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2005 in Euro 92,03 a capo, viene aumentata a euro 92,21 con decorrenza dal 1° gennaio 2006 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2006".
Il Decreto 10 ottobre 2006 (in G.U. 13/12/2006, n. 289) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in Euro 376,79 con decorrenza 1° gennaio 2006 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2006";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in Euro 691,06 con decorrenza 1° gennaio 2006 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2006";
- (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2005 in Euro 366,85 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2006 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2006";
- (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2005 in Euro 672,30 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2006 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2006";
- (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
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AGGIORNAMENTO (28)

Il Decreto 27 dicembre 2007 (in G.U. 07/03/2008, n. 57) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 10 gennaio 2006 in Euro 77,78 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 10 gennaio 2007 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2007";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 10 gennaio 2006 in Euro 92,21 a capo, viene aumentata a Euro 102,31 con decorrenza dal 1° gennaio 2007 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2007".
Il Decreto 27 dicembre 2007 (in G.U. 07/03/2008, n. 57) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in Euro 394,38 con decorrenza 1° gennaio 2007 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2007";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in Euro 723,33 con decorrenza 1° gennaio 2007 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2007";
- (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2006 in Euro 366,85 a capo, viene aumentata a Euro 412,89 con decorrenza dal 1° gennaio 2007 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2007";
- (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 10 gennaio 2006 in Euro 672,30 a capo, viene aumentata a Euro 756,67 con decorrenza dal 1° gennaio 2007 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2007";
- (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
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AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 4 dicembre 2008 (in G.U. 02/02/2009, n. 29) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2007 in euro 77,78 a capo, viene aumentata a euro 112,61 per i capi iscritti ai libri genealogici ed a euro 82,84 per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2007 in euro 102,31 a capo rimane confermata a euro 102,31 per i capi non iscritti ai libri genealogici ed è stabilita in euro 142,93 per i capi iscritti ai libri genealogici , con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008".
Il Decreto 4 dicembre 2008 (in G.U. 02/02/2009, n. 29) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in euro 416,90 con decorrenza 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in euro 764,63 con decorrenza 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2008";
- (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2007 in euro 412,89 capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008";
- (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2007 in euro 756,67 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008";
- (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
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AGGIORNAMENTO (30)

Il Decreto 18 settembre 2009 (in G.U. 12/11/2009, n. 264) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2008 in € 112,61 a capo, per i capi iscritti ai libri genealogici, ed
in € 82,84 a capo, per i capi non iscritti, rimane confermata in €
112,61 a capo, per i capi iscritti ai libri genealogici, mentre è stabilita in € 84,57 a capo, per i capi non iscritti con decorrenza
dal 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2009"; - (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2008 in € 142,93 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in
€ 102,31 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, è
stabilita in € 145,87 a capo, per i capi iscritti ai libri
genealogici, ed è stabilita in € 106,22 a capo, per i capi non
iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2009".
Il Decreto 18 settembre 2009 (in G.U. 12/11/2009, n. 264) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 428,66 con decorrenza 1° gennaio 2009 per gli animali
abbattuti nel corso dell'anno 2009";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 786,19 con decorrenza
1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2009";
- (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in €
431,47 con decorrenza 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2009";
- (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in € 790,72 con decorrenza
1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2009";
- (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
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AGGIORNAMENTO (31)

Il Decreto 12 gennaio 2011 (in G.U. 01/03/2011, n. 49) ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2009 in € 112,61 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed
in € 84,57 a capo per i capi non iscritti, rimane confermata come
sopra, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2010";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2009 in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in
€ 106,22 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, rimane
confermata come sopra, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2010".
Il Decreto 12 gennaio 2011 (in G.U. 01/03/2011, n. 49) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 428,66 con decorrenza 1° gennaio 2010 per gli animali
abbattuti nel corso dell'anno 2010";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 786,19 con decorrenza
1° gennaio 2010 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2010";
- (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in €
431,47 con decorrenza 1° gennaio 2010 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2010";
- (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in € 790,72 con decorrenza
1° gennaio 2010 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2010";
- (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
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AGGIORNAMENTO (32)

Il Decreto 3 novembre 2011 (in G.U. 12/01/2012, n. 9) ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2010 in € 112,61 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed
in € 84,57 a capo per i capi non iscritti, rimane confermata in €
112,61 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, mentre è prevista un'indennità di € 82,89 a capo per i capi non iscritti, con
decorrenza dal 1° gennaio 2011 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2011";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2010 in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in
€ 106,22 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, rimane
invariata con decorrenza dal 1° gennaio 2011 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2011".
Il Decreto 3 novembre 2011 (in G.U. 12/01/2012, n. 9) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 428,66";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 786,19;
- (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in €
452,18;
- (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in € 828,67;
- (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi;
- (con l'art. 1, comma 7) che "La misura delle indennità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 decorre dal 1° gennaio 2011 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2011".
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AGGIORNAMENTO (33)

Il Decreto 9 luglio 2012 (in G.U. 22/09/2012, n. 222) ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2011 in € 112,61 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, e
in € 82,89 a capo per i capi non iscritti, risulta diminuita in €
111,15 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 81,06 a
capo per i capi non iscritti, con decorrenza dal 1° gennaio 2012 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2012";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2011 in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in
€ 106,22 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, rimane
confermata in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri
genealogici, mentre è prevista un'indennità di € 101,74 a capo per
i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2012 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2012".
Il Decreto 9 luglio 2012 (in G.U. 22/09/2012, n. 222) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 466,17";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 854,98";
- (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in €
452,18";
- (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in € 828,67";
- (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi";
- (con l'art. 1, comma 7) che "La misura delle indennità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 decorre dal 1° gennaio 2012 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2012".
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AGGIORNAMENTO (34)

Il Decreto 28 ottobre 2013 (in G.U. 31/12/2013, n. 305) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2012 in € 111,15 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed
in € 81,06 a capo per i capi non iscritti, risulta diminuita in €
109,22 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 79,98 a
capo per i capi non iscritti, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2013".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2012 in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri
genealogici e in € 101,74 a capo per i capi non iscritti ai libri
genealogici, rimane invariata sia per i capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2013".
Il Decreto 28 ottobre 2013 (in G.U. 31/12/2013, n. 305) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 473,81";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 869,00";
- (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in €
452,18";
- (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in €828,67";
- (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi";
- (con l'art. 1, comma 7) che "La misura delle indennità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 decorre dal 1° gennaio 2013 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2013".
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AGGIORNAMENTO (35)

Il Decreto 16 ottobre 2014 (in G.U. 22/12/2014, n. 296) ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in € 109,22 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed
in € 79,98 a capo per i capi non iscritti, permane invariata sia per
i capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2014";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in
€ 101,74 a capo per i capi non iscritti, permane invariata sia per i
capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2014".
Il Decreto 16 ottobre 2014 (in G.U. 22/12/2014, n. 296) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 473,81";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 869,00";
- (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in €
452,18";
- (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in € 828,67";
- (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi";
- (con l'art. 1, comma 7) che "La misura delle indennità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 decorre dal 1° gennaio 2014 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2014".
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AGGIORNAMENTO (36)

Il Decreto 11 agosto 2015 (in G.U. 29/09/2015, n. 226) ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in € 109,22 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed
in €79,98 a capo per i capi non iscritti, permane invariata sia per i
capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2015";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in
€ 101,74 a capo per i capi non iscritti, permane invariata sia per i
capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2015".
- (con l'art. 2, comma 3) che "Le indennità di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono pari al 35 percento della relativa indennità riconosciuta nel 2014 nel caso di ovini e caprini con età maggiore o uguale a 6 anni".
Il Decreto 11 agosto 2015 (in G.U. 29/09/2015, n. 226) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 473,81";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 869,00";
- (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in €
414,65";
- (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in € 759,89";
- (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi";
- (con l'art. 1, comma 7) che "La misura delle indennità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 decorre dal 1° gennaio 2015 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2015".
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AGGIORNAMENTO (37)

Il Decreto 19 settembre 2016 (in G.U. 21/11/2016, n. 272) ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in € 109,22 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed
in € 79,98 a capo per i capi non iscritti, risulta aumentata a €
110,52 per i capi iscritti ed a € 82,39 per i capi non iscritti ai
libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2016";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in
€ 101,74 a capo per i capi non iscritti, permane invariata sia per i
capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2016";
- (con l'art. 2, comma 3) che "Le indennità di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono pari al 35% del relativo valore nel caso di ovini e caprini con età maggiore o uguale a 6 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2016".
Il Decreto 19 settembre 2016 (in G.U. 21/11/2016, n. 272) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 473,81";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 869,00";
- (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in €
408,43";
- (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in € 748,49";
- (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi";
- (con l'art. 1, comma 7) che "La misura delle indennità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 decorre dal 1° gennaio 2016 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2016".
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AGGIORNAMENTO (38)

Il Decreto 29 novembre 2017 (in G.U. 8/2/2018, n. 32) ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in euro 109,22 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in euro 79,98 a capo per i capi non iscritti, è aumentata a euro 110,52 per i capi iscritti ed a euro 82,39 per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2017";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in euro 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in euro 101,74 a capo per i capi non iscritti, permane invariata sia per i capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2017";
- (con l'art. 2, comma 3) che "Le indennità di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono pari al 35% del relativo valore nel caso di ovini e caprini con età maggiore o uguale a 6 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2017".
Il Decreto 29 novembre 2017 (in G.U. 8/2/2018, n. 32) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in euro 473,81";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in euro 869,00";
- (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in euro 425,58";
- (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in euro 779,93";
- (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi";
- (con l'art. 1, comma 7) che "La misura delle indennità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e 6 decorre dal 1° gennaio 2017 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2017".
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AGGIORNAMENTO (39)

Il Decreto 25 ottobre 2018 (in G.U. 31/12/2018, n. 302) ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in euro 109,22 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in euro 79,98 a capo per i capi non iscritti, risulta invariata rispetto al 2017 ed è pari ad euro 110,52 per i capi iscritti ed è diminuita ad euro 81,15 per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2018";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in euro 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in euro 101,74 a capo per i capi non iscritti, permane invariata sia per i capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2018";
- (con l'art. 2, comma 3) che "Le indennità di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono pari al 35% del relativo valore nel caso di ovini e caprini con età maggiore o uguale a sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2018".
Il Decreto 25 ottobre 2018 (in G.U. 31/12/2018, n. 302) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in euro 473,81";
- (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in euro 869,00";
- (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in euro 425,58";
- (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in euro 779,93";
- (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi";
- (con l'art. 1, comma 7) che "La misura delle indennità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e 6 decorre dal 1° gennaio 2018 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2018".
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AGGIORNAMENTO (40)

Il Decreto 11 febbraio 2020 (in G.U. 07/04/2020, n. 92) ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, è stabilita in euro 111,72 per i capi iscritti e in euro 89,26 per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2019"
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2018 in euro 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in euro 101,74 a capo per i capi non iscritti, è confermata sia per i capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2019";
- (con l'art. 2, comma 3) che "Le indennità di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono pari al 35% del relativo valore nel caso di ovini e caprini con età maggiore o uguale a sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2019".
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AGGIORNAMENTO (41)

Il Decreto 18 gennaio 2021 (in G.U. 22/03/2021, n. 70) ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, è stabilita in euro 111,72 per i capi iscritti e in euro 93,32 per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2020";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, è stabilita in euro 147,75 per i capi iscritti e in euro 101,74 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2020";
- (con l'art. 2, comma 3) che "Le indennità di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono pari al 35% del relativo valore nel caso di ovini e caprini con età maggiore o uguale a sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2020".
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AGGIORNAMENTO (42)

Il Decreto 23 agosto 2021 (in G.U. 28/10/2021, n. 258) ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, è stabilita in euro 111,72 per i capi iscritti e in euro 89,19 (93,32 - 4,42%) per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2021";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, è stabilita in euro 147,75 per i capi iscritti e in euro 101,74 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2021";
- (con l'art. 2, comma 3) che "Le indennità di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono pari al 35% del relativo valore nel caso di ovini e caprini con età maggiore o uguale a sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2021".
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AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 21 ottobre 2022 (in G.U. 05/01/2023, n. 4) ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, è stabilita in euro 111,72 per i capi iscritti e in euro 90,60 per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2022";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, è stabilita in euro 147,75 per i capi iscritti e in euro 101,74 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2022";
- (con l'art. 2 comma 3) che "Le indennità di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono pari al 35% del relativo valore nel caso di ovini e caprini con età maggiore o uguale a sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2022".